Cassazione Penale, Ordinanza n. 13972/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un’istanza proposta al giudice dell’esecuzione per ottenere l’unificazione in continuazione di quattro condanne irrevocabili o passate in giudicato, tutte relative a reati in materia di stupefacenti commessi in tempi diversi a Milano, con esiti sanzionatori diversi (alcune sentenze di patteggiamento, una condanna confermata in appello). Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la domanda ritenendo decisiva la distanza cronologica tra i fatti e insufficiente, ai fini dell’unità del disegno criminoso, il solo stato di tossicodipendenza, in assenza di ulteriori elementi significativi. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata acquisizione d’ufficio delle sentenze rilevanti, ove non allegate all’istanza, e sostenendo la contraddittorietà della motivazione sul mancato riconoscimento del vincolo della continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le censure meramente fattuali e aspecifiche, perché non si confrontavano con la ratio della decisione impugnata, fondata sulla mancata dimostrazione di una preventiva ideazione unitaria e sulla non sufficienza del solo stato di tossicodipendenza. Ha inoltre affermato che l’eventuale mancata acquisizione delle sentenze non è assistita da una sanzione di nullità e che il giudice può comunque acquisire aliunde gli elementi necessari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto in cassazione
la sua mancata applicazione per omessa acquisizione delle sentenze non è sanzionata da nullità, potendo il giudice reperire gli elementi aliunde
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
richiamato per l’annotazione/oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvono in una mera rivalutazione del fatto o in critiche apodittiche, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia logica, coerente e specificamente confrontata con gli elementi rilevanti.
- Ai fini del riconoscimento della continuazione tra più reati, il solo stato di tossicodipendenza dell’agente non è di per sé sufficiente a dimostrare la preventiva ideazione unitaria dei fatti.
- La distanza cronologica tra gli episodi è un indice ostativo che può essere valorizzato dal giudice per escludere il vincolo della continuazione, specie in mancanza di ulteriori elementi sintomatici di un medesimo disegno criminoso.
- L’eventuale omissione nell’acquisizione di sentenze richiamate dall’istanza di continuazione non integra, di per sé, nullità del procedimento esecutivo, poiché il giudice può acquisire gli elementi necessari anche aliunde.
- Nel ricorso per cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; la mancata correlazione tra doglianza e motivazione conduce all’inammissibilità.
Come è indicizzato
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