Cassazione Penale, Sentenza n. 39514/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.). Il ricorrente deduceva: assenza dell'elemento oggettivo (sottogruppi autonomi e concorrenti, pagamenti che escluderebbero l'affectio societatis, conversazioni che enfatizzano attività autonome, mancanza di vera suddivisione di compiti e di struttura organizzativa) e dell'elemento soggettivo (assenza di consapevolezza di far parte di un sodalizio, scopi individualistici, mancato contributo a una 'cassa comune'), con la conseguente prospettazione che si tratterebbe al più di concorso di persone nel reato ai sensi dell'art. 110 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Bari avesse fornito motivazione logica e congrua sulla sussistenza dei gravi indizi di associazione per delinquere: collaborazione tra le 'batterie', vincolo associativo stabile, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza di una struttura organizzativa (autorimesse, magazzini, ruoli e dotazioni) e ruolo fiduciario assunto dal Curci (gestione di un conto PostePay per operazioni finanziarie dell'associazione). La Corte ha inoltre ricordato che elementi come pagamenti tra sodali o assenza di cassa comune non escludono l'associazione e che la ricusazione nel ricorso costituiva in gran parte richiesta di diversa valutazione dei fatti, non ammissibile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Definisce il delitto di associazione per delinquere; la Corte ha interpretato e applicato i criteri classici (vincolo stabile, indeterminatezza del programma criminoso, struttura organizzativa anche minima) ritenendo tali elementi provati dalle risultanze investigative.
Riferimento al concorso di persone nel reato come alternativa; la Corte ricorda il discrimine giurisprudenziale tra concorso occasionale e associazione stabile e rigetta la tesi che i fatti emersi configurino solo concorso di persone.
Norma sui gravi indizi di colpevolezza ai fini delle misure cautelari; la Corte rammenta i limiti del controllo in cassazione (verificabilità solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione).
Norma sulle esigenze cautelari; richiamata insieme all'art. 273 per i criteri di applicazione delle misure personali e per il controllo della motivazione in sede di legittimità.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Disposizione sulla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per il ricorrente quando il ricorso è inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per qualificare un'associazione per delinquere non è necessario che gli associati abbiano una gestione comune dei proventi o una 'cassa comune'; l'importante è la sussistenza di un vincolo stabile, un programma criminoso indeterminato e una struttura anche minima finalizzata alla realizzazione del programma.
- La presenza di scopi o utilità individualistiche non esclude automaticamente l'esistenza di un'associazione per delinquere; tali scopi vanno considerati come motivazioni personali che non impediscono l'esistenza di un vincolo associativo stabile.
- La suddivisione netta e rigida dei ruoli non è un requisito indispensabile: basta l'esistenza di compiti ripetuti e di una organizzazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi criminosi.
- Elementi come la gestione finanziaria affidata a un fiduciario (per es. conti intestati ad altri) e la continua collaborazione operativa tra partecipanti sono indici significativi di consapevolezza e appartenenza al sodalizio.
- In sede di cassazione avverso misure cautelari il controllo sulla motivazione è limitato: è sindacabile solo per violazione di norme o per manifesta illogicità; non è consentito riformare la valutazione del merito sui fatti già esaminati dal giudice di merito.
- La distinzione tra concorso di persone e associazione per delinquere si fonda principalmente sulla natura e stabilità dell'accordo criminoso: se l'accordo è occasionale e limitato a singoli reati si tratta di concorso; se è diretto a un programma indeterminato e durevole, si configura associazione.
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