Cassazione Penale, Sentenza n. 20495/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato la disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna emesse da corti distinte e aveva rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente denunciava che il giudice dell'esecuzione non aveva correttamente individuato la violazione più grave tra i reati riuniti in continuazione e non aveva scorporato le frazioni detentive relative alle singole condotte (ossia non aveva motivato adeguatamente gli aumenti per i reati "satellite"), limitandosi a richiamare la pena complessiva di una delle sentenze senza fornire il necessario ragionamento per l'entità degli aumenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. La Cassazione ha richiamato i principi consolidati: il giudice dell'esecuzione deve scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare il reato più grave, determinare la pena-base come fissata dal giudice della cognizione (nella sua entità prima dell'applicazione della diminuente per il rito abbreviato quando presente), applicare autonomi aumenti per i reati satellite (inclusi quelli già riuniti in continuazione) motivando l'entità di tali aumenti e poi, se necessario, computare la diminuente per il rito abbreviato sull'intero. La mancanza di motivazione idonea sugli aumenti ha determinato l'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Viene richiamato come motivo di impugnazione relativo ai vizi di motivazione e violazione di norme di diritto nella sentenza impugnata, ossia la fattispecie di cassazione per violazione di legge o insufficiente motivazione.
Rilevanza nel potere discrezionale del giudice nella quantificazione della pena e nella necessità di motivare la determinazione della pena-base e degli aumenti secondo i parametri previsti.
art. 81 cod. pen., comma secondo (continuazione)
La norma che disciplina gli aumenti per il reato continuato; la Corte ha richiamato che, nella continuazione tra reati giudicati separatamente (anche quando ciascuna sentenza aveva già unificato più reati), il giudice deve scorporare i reati, individuare il più grave e poi applicare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione.
Norma procedurale richiamata in relazione alla competenza e ai rimedi in sede esecutiva (regime del gravame/impugnazione delle decisioni del giudice dell'esecuzione).
Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, n. 21424/2019 e altre)
Principio applicativo consolidato: il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati, individuare quello più grave, applicare autonomi aumenti per i reati satellite e motivare l'entità di tali aumenti; inoltre, in caso di sentenze abbreviate, la pena-base va determinata nella sua entità prima della diminuente, poi va applicato l'aumento per continuazione e infine va ricalcolata la diminuente sull'intero.
Massime di principio
- Quando si riconosce la continuazione tra reati giudicati con sentenze distinte, il giudice dell'esecuzione deve scorporare tutti i reati e individuare il reato più grave prima di rideterminare la pena complessiva.
- La pena-base va assunta nella sua entità prima dell'applicazione di eventuali diminuenti (es. rito abbreviato); su quella pena-base si applicano gli aumenti per continuazione e solo dopo si computano le diminuenti previste.
- Gli aumenti per i reati "satellite" devono essere operati in modo autonomo e motivati singolarmente, anche se quei reati risultano già riuniti in continuazione in una delle sentenze considerate.
- La motivazione del giudice dell'esecuzione deve consentire un controllo effettivo: non è sufficiente il mero rispetto dei limiti legali (es. triplo della pena-base), occorre esplicitare il percorso logico-giuridico che giustifica l'entità degli aumenti.
- In caso di omissione o motivazione insufficiente sull'entità degli aumenti o sulla individuazione del reato più grave, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione può essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
- Nel calcolo della pena complessiva derivante da continuazione che coinvolge sentenze abbreviate, seguire l'ordine: pena-base (prima delle diminuenti) -> aumento per continuazione -> applicazione delle diminuenti sull'intero risultante.
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