Cassazione Penale, Sentenza n. 42511/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la pronuncia del giudice del rinvio denunciando, in sintesi: (i) vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione del quantum del danno per bancarotta fraudolenta patrimoniale, deducendo che gran parte delle somme (circa €200 mln) provenienti dai clienti della società EIM e trasferite con il cd. "scudo fiscale" fossero in realtà titoli illiquidi e non nella disponibilità di EGP, con la conseguenza che l'effettivo ammontare distratto sarebbe molto inferiore (circa €25 mln); (ii) che la Corte di merito, pur non potendo accertare con certezza la disponibilità di tali attività, avrebbe motivato in modo apparente e non coerente rispetto alle indicazioni della sentenza rescindente; (iii) per la Raspi, vizio di motivazione anche in relazione alla quantificazione dell'aumento per continuazione e contestazione dell'applicazione dell'art.81 c.p. (cumulo/continuazione) in rapporto ad altre pene già irrogate; (iv) richiesta, tramite motivi nuovi, di pronuncia sulla continuazione non decisa dal giudice del rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che: (i) la Corte d'appello, in sede di rinvio, abbia legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale nel rideterminare la pena, motivando adeguatamente la riduzione nonostante l'incertezza sul valore effettivo di parte delle attività provenienti da EIM; (ii) resta fermo il principio che, per il reato di bancarotta per distrazione, occorre accertare la previa disponibilità dei beni sottratti, per cui l'incertezza su componenti fittizi autorizza un riesame del quantum contestato; (iii) i motivi nuovi proposti da Lande sono inammissibili perché introducono questioni non dedotte nel ricorso principale; (iv) le doglianze di Raspi relative alla misura della pena e alla comparazione con altre pronunce sono infondate perché il giudice del rinvio ha motivato la graduazione della pena secondo i criteri di cui all'art.133 c.p. e non sussiste violazione del principio di uguaglianza in presenza di situazioni sostanzialmente diverse. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il giudice ha motivato la determinazione della pena richiamando i criteri di cui all'art.133 c.p.; la discrezionalità nella graduazione della sanzione è ammessa purché adeguatamente motivata con riferimento a tali criteri
Richiamata in relazione all'aumento per continuazione: la Corte ha valutato che l'applicazione dell'aumento era giustificata e motivata nel contesto delle precedenti pronunce e del cumulo
Citato in relazione a pronunce di patteggiamento ritenute rilevanti ai fini del cumulo/continuazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di impugnazione in cassazione; i ricorsi sono stati esaminati nei limiti previsti dalla disciplina sulle impugnazioni
Norma richiamata per il contenuto obbligatorio dell'atto di impugnazione; i motivi nuovi devono essere collegabili ai capi originariamente impugnati
art. 585, comma 4; art. 311, comma 4; art. 611, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamate le regole sui motivi nuovi: sono ammissibili solo per specificazione di ragioni giuridiche rispetto al ricorso principale, non per introdurre nuovi petitum
Giurisprudenza: Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011 (Buttitta)
Sez. 5, n. 7588 del 26/1/2011, Buttitta, Rv. 249715
Principio secondo cui per la bancarotta per distrazione è necessario l'accertamento della previa disponibilità dei beni sottratti
Giurisprudenza: Sez. 5 n. 3615 del 30/11/2006 (De Paola)
Sez. 5, n. 3615 del 30/11/2006, dep. 2007, De Paola, Rv. 236047
Conferma che i cespiti oggetto di distrazione devono essere attivi effettivi e certamente esistenti
Giurisprudenza: Sez. 5 n. 36080 del 27/03/2015 (Knox)
Sez. 5 n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861
Il giudice del rinvio non è vincolato alle valutazioni di fatto espresse dalla Cassazione nella sentenza rescindente e può svolgere autonoma valutazione di merito, compatibilmente con lo schema indicato nella decisione di annullamento
Giurisprudenza: Sez. 2 n. 8733 del 22/11/2019 (Le Voci)
Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629
Il giudice del rinvio deve giustificare il proprio convincimento seguendo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento evitando i vizi precedenti
Giurisprudenza: Sez. U n. 4683 del 25/02/1998 (Bono)
Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259
Principio sull'ammissibilità dei motivi nuovi: non possono ampliare il petitum originario ma solo integrare ragioni giuridiche rispetto ai motivi già proposti
Massime di principio
- In caso di bancarotta per distrazione, occorre provare la "previa disponibilità" dei beni sottratti: elementi fittizi o titoli illiquidi possono incidere sulla configurazione del reato e sulla quantificazione del danno
- Se la Cassazione annulla per vizio di motivazione e rinvia, il giudice del rinvio ha ampia discrezionalità nel rideterminare la pena ma deve motivare chiaramente la nuova valutazione seguendo lo schema indicato nella sentenza rescindente e rispettando i criteri di cui all'art.133 c.p.
- La quantificazione del danno ha effetto diretto sulla gravità dell'aggravante "danno patrimoniale di rilevante gravità" e quindi sulla misura della pena; incertezze probatorie possono giustificare una riduzione del trattamento sanzionatorio
- I "motivi nuovi" in cassazione sono ammissibili solo se sono specificazioni giuridiche del ricorso originario: non possono introdurre nuovi capi di impugnazione o fatti nuovi che ampliano il petitum
- Questioni di continuazione/cumulo di pene con sentenze sopravvenute o patteggiamenti possono, se non dedotte correttamente in cassazione, essere valutate in sede di esecuzione piuttosto che come nuovo motivo in cassazione
- Il principio di uguaglianza non impone identica misura di pena quando le situazioni fattuali e i titoli di reato sono diversi; la comparazione con altre pronunce richiede sostanziale omogeneità dei casi
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