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Sentenza

Sentenza n. 1111/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo, Sez. Imprese, G.U. Illuminati, n. 3935/2021, emesso in data 24.08.2021, notificato al Comune di Porto Empedocle a mezzo di pec il 06.09.2021, dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione con decreto n. cronol. 1431/2021 del 24.11.2021 del Tribunale ordinario di Palermo ed in tale forma notificato nuovamente in data 06.12.2021;

Giustizia amministrativa202502380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Comune nell’esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo relativo al pagamento di € 191.438,93, oltre interessi e spese della fase monitoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente creditore)

La controversia

L’ente ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo, dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione e notificato al Comune. Ha chiesto: la dichiarazione dell’obbligo del Comune di conformarsi al titolo e di pagare complessivamente € 191.438,93, oltre interessi legali dal 24 agosto 2021 sino all’effettivo soddisfo e € 2.514,00 per spese e compensi della fase monitoria; la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; l’applicazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata negli interessi legali sull’importo dovuto; nonché la condanna alle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la definitività del decreto ingiuntivo, attestata dalla certificazione di cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Comune di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con facoltà di delega, prevedendo un termine di ulteriori sessanta giorni per l’intervento sostitutivo su istanza di parte. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora consistente negli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Comune è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in € 3.093,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice del commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; il relativo compenso sarà liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale non adempiuto.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del titolo, fissare modalità e termini, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di disporre una penalità di mora; nel caso concreto è stata applicata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’insediamento del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione è stato ritenuto presupposto per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta; il compenso è liquidato con decreto collegiale e la parcella deve essere presentata nei termini dell’art. 71.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il termine per la presentazione della parcella del commissario decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini dell’esercizio dei poteri esecutivi del giudice amministrativo, la prova della definitività del titolo giudiziale e del decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento da parte dell’amministrazione.
  • Quando l’amministrazione non esegue un titolo giudiziale definitivo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine, nominare un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva e disciplinare preventivamente modalità e tempi dell’intervento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata mediante applicazione degli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione o comunicazione della decisione e fino all’insediamento del commissario ad acta.
  • L’incarico conferito al commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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