Cassazione Civile, Ordinanza n. 05051/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato, in relazione al Modello Unico 2007 (anno d'imposta 2006), un mancato adeguamento agli studi di settore da parte di una società di costruzioni, ritenendo i ricavi dichiarati inferiori di circa 50.000 euro rispetto a quelli stimati secondo lo studio di settore TG69U. L'Ufficio aveva quindi emesso avviso di accertamento, iscritto a ruolo la metà delle maggiori imposte accertate e notificato la cartella di pagamento. La contribuente aveva impugnato gli atti, ma il primo giudice aveva respinto i ricorsi; in appello la CTR aveva invece accolto il gravame della società. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente ex art. 360, n. 4, c.p.c., e con un secondo motivo, in via subordinata, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non aveva valutato il materiale probatorio prodotto dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che la notifica del ricorso per cassazione, inizialmente tentata il 12 gennaio 2016 e non andata a buon fine per trasferimento del destinatario, era stata poi rinnovata solo il 18 marzo 2016, quando il termine di cui all'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, decorrente dal deposito della sentenza d'appello del 9 luglio 2015, era ormai spirato. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sulla continuità del procedimento notificatorio solo se la ripresa interviene in tempi ragionevolmente contenuti dopo l'esito negativo non imputabile al richiedente. Nulla è stato disposto sulle spese perché la contribuente è rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
È invocato come parametro per denunciare una motivazione inesistente o solo apparente della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
È invocato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
È applicato come termine perentorio per la notificazione del ricorso per cassazione nel processo tributario, risultato scaduto al momento della rinnovazione della notifica.
SS.UU. 15/07/2016, n. 14594
"Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest'ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie."
Il principio è richiamato per affermare che la continuità retroattiva del procedimento notificatorio opera solo se la ripresa avviene tempestivamente e in tempi ragionevolmente contenuti dopo il primo insuccesso non imputabile.
SS.UU. 24/07/2009, n. 17352
È richiamata per ribadire che la parte deve attivarsi con immediatezza e tempestività dopo avere appreso l'esito negativo della notificazione.
Massime di principio
- Quando una notificazione di un atto processuale soggetto a termine perentorio non si perfeziona per cause non imputabili al richiedente, la parte ha il potere e l'onere di riattivare con immediatezza il procedimento notificatorio; solo se la ripresa avviene entro un tempo ragionevolmente contenuto la notifica si considera utile dalla data della prima attivazione.
- Nel processo tributario il termine per impugnare decorre dal deposito della sentenza e la notificazione del ricorso per cassazione deve perfezionarsi entro tale termine; la rinnovazione tardiva della notifica non evita l'inammissibilità del ricorso.
- La denuncia di vizi motivazionali o di omesso esame resta priva di rilievo se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine perentorio previsto dalla legge processuale.
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