Cassazione Penale, Sentenza n. 8164/2022 del 08/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha riconosciuto colpevole di tentata rapina aggravata: 1) censura la qualificazione come tentativo (art. 56 c.p.) sostenendo che non vi fu azione esecutiva se non il tentativo di dividere la persona offesa dalla terza persona armata; 2) contesta l'aggravante dell'uso dell'arma, perché la pistola era in realtà un giocattolo con un cerchietto rosso; 3) chiede il prevalere delle circostanze attenuanti (art. 131 e art. 62-bis c.p.) in ragione del comportamento del ricorrente e della scarsa responsabilità contestuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente ha semplicemente riproposto le stesse censure già respinte in appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte di appello. La Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito che hanno considerato elementi quali il travisamento (cappuccio), la fuga dei due rapinatori, le dichiarazioni del coimputato e la reazione della persona offesa. Quanto all'aggravante dell'uso dell'arma, la Corte ha confermato che la presenza di un semplice cerchietto rosso non rendeva evidente la natura giocattolo dell'arma e ha richiamato il principio secondo cui l'aggravante è integra quando l'arma da gioco non è riconoscibile come tale (l'effetto intimidatorio rileva più della reale pericolosità). Sul rapporto tra attenuanti e aggravanti, la Corte ha ritenuto adeguata e motivata la scelta del giudice di merito di non dare prevalenza alle attenuanti ma di operare una valutazione equilibrata (equivalenza). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferito al tentativo: la Corte ritiene che la doglianza non abbia affrontato le motivazioni della Corte d'appello circa gli elementi (travisamento, fuga, dichiarazioni del coimputato) che dimostrano l'intenzione del reato e quindi non è idonea a fondare il ricorso.
art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen.
Aggravante dell'uso di armi nella rapina: la sentenza richiama il principio che l'aggravante è applicabile anche se l'arma è un giocattolo, purché non sia riconoscibile come tale e quindi produca un effetto intimidatorio equivalente a quello di un'arma vera.
Riferito alla determinazione della pena e alle attenuanti: la Corte rileva che il ricorrente non ha svolto argomentazioni utili per ottenere applicazione più favorevole delle attenuanti.
Riguarda la prevalenza delle circostanze attenuanti: la Corte di merito ha motivato il diniego della prevalenza, valutando il disvalore dell'azione (più persone, travisamento, uso di arma).
Riconosciuto il potere discrezionale del giudice nella comparazione delle circostanze (scegliere equivalenza o prevalenza) purché adeguatamente motivato; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito congrua.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per irrogare Euro 3.000,00 al ricorrente.
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso deve specificamente fronteggiare e confutare la motivazione della Corte d'appello; la mera riproposizione delle censure già dedotte in appello è causa di inammissibilità per difetto di specificità.
- L'aggravante dell'uso dell'arma nella rapina può sussistere anche se l'oggetto è un'arma giocattolo, quando tale oggetto non sia riconoscibile come giocattolo e produca un effetto intimidatorio equivalente a un'arma vera (es.: assenza di tappo rosso visibile, foro della canna libero).
- Nella comparazione tra attenuanti e aggravanti il giudice di merito ha discrezionalità: è sufficiente una motivazione congrua che giustifichi la scelta tra prevalenza, equivalenza o prevalenza delle aggravanti; la Cassazione non sostituisce il giudizio del merito se adeguatamente motivato.
- Comportamenti indizianti come travisamento, fuga immediata e dichiarazioni del coimputato possono essere valutati congiuntamente come prova dell'intenzione criminosa, anche in mancanza di un'azione esecutiva compiuta oltre il tentativo.
- Presentare in Cassazione motivi privi di novità o senza argomentare specificamente rispetto alle motivazioni dei giudici di merito espone al rigetto per inammissibilità e a sanzioni pecuniarie (spese e somme alla Cassa delle ammende).
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