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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8161/2022 del 08/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati a Zannier e Cotonella S.p.a. I ricorrenti deducevano: travisamento della prova e omissione di valutazione di elementi probatori (documenti di trasporto, bollette doganali, deposizioni dei testi Armeni e Belotti); erronea qualificazione del comportamento come doloso invece che come errore sul fatto ai sensi dell'art.47 c.p.; inutilizzabilità dei verbali di accertamento/sequestro (atti irripetibili e vincoli dell'art.514 c.p.p.); violazioni e errata applicazione delle norme doganali (D.P.R. n.43/1973 artt. 61, 291, 292, 295) e del D.Lgs. n.8/2016; illegittimità della confisca delle fideiussioni (contestata come confisca per equivalente e non ammissibile); carenza di prova di collegamento personale dell'imputato ai fatti; e censura sulla mancata valutazione di alcune posizioni a nome dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che molte doglianze fossero censure di merito (valutazione delle prove) inammissibili in sede di legittimità; ha richiamato l'onere del ricorrente che impugna sentenza di non doversi procedere per prescrizione a fornire elementi chiari e non contestabili per ottenere l'assoluzione ai sensi dell'art.129 c.p.p.; ha confermato che i verbali di sequestro sono atti irripetibili acquisibili al dibattimento e che la Corte territoriale ha correttamente valutato la corrispondenza merce-documenti; ha ritenuto legittima la conferma della confisca delle fideiussioni, anche in presenza di declaratoria di estinzione per prescrizione, in quanto la confisca era stata disposta in raccordo con l'accertamento fatto in primo grado e non si configurava come automatica confisca per equivalente illegittima; ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 47 cod. pen.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l'errore sul fatto (assenza di dolo). La Corte ha ritenuto che la valutazione sulla presenza o meno della buona fede sia questione di merito e che non sussistessero elementi incontestabili tali da assolvere in sede di cassazione.

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla partecipazione al reato; la Corte ha ritenuto che i rilievi sulla mancata individuazione di una condotta personale non superassero la valutazione di merito svolta dai giudici di merito.

  • art. 514 comma 2 cod. proc. pen.

    Riferito ai divieti di utilizzazione di atti di P.G.; la Corte ha osservato che i verbali di sequestro sono atti irripetibili e pertanto legittimamente acquisiti al fascicolo di dibattimento, anche quando le difese avevano dato un consenso limitato.

  • art. 61 D.P.R. n.43/1973

    Richiamato dai ricorrenti per la disciplina dei controlli sui campioni merceologici; la Corte ha precisato che l'esame di laboratorio previsto dall'art.61 è previsto solo in caso di dubbio o di impossibilità a determinare natura e composizione, e non imponeva un obbligo automatico di confronto con campioni in ogni ipotesi.

  • artt. 291, 292, 295 D.P.R. n.43/1973

    Riferiti alle ipotesi di false dichiarazioni e aggravanti doganali; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla sussistenza di mezzi fraudolenti e sull'aggravante fosse questione di merito e sostenuta dalla verifica documentale e fisica operata dagli organi doganali.

  • art. 1 comma 1 D.Lgs. n.8/2016

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che alcune condotte non fossero più previste come reato; la Corte non ha ritenuto fondata la censura, rimandando la questione alle valutazioni di merito già operate.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Invocato in relazione alla presunta deroga del capo di imputazione; la Corte ha ritenuto che non vi fosse mutamento radicale del fatto storico che potesse pregiudicare la difesa, e che i ricorrenti siano stati messi nelle condizioni di difendersi.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Menzi onato in relazione alla confisca e alle modifiche legislative successive; la Corte ha ricordato il principio tempus regit actum e l'applicabilità delle regole processuali vigenti al momento del fatto e del processo, valutando la legittimità della confisca confermata.

  • art. 129 comma 2 cod. proc. pen.

    Riferito all'onere del ricorrente che chiede assoluzione in sede di cassazione quando la sentenza impugnata è di non doversi procedere per prescrizione: occorre dedurre elementi chiari e non contestabili per escludere il fatto, la sua commissione e il dolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per le statuizioni sulle spese in caso di rigetto del ricorso: la parte che propone il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.

  • artt. 56 e 517 cod. pen.

    Menzi onati rispetto alla contestazione di indicazioni di origine ('Milano Italy', 'Made in Albania'); la Corte ha ritenuto la censura troppo generica per fondare l'annullamento.

  • art. 301 D.P.R. n.43/1973

    Richiamato in tema di confisca per reati doganali; la Corte ha ritenuto coerente la conferma della confisca in quanto ribadito l'accertamento del reato e della sua attribuibilità nel primo grado.

Massime di principio

  • In caso di sentenza di non doversi procedere per prescrizione, chi impugna in cassazione chiedendo assoluzione deve presentare elementi chiari, evidenti e non contestabili che escludano il fatto, la commissione da parte sua e l'elemento soggettivo (art.129 c.p.p.).
  • La Corte di legittimità non rientra nella valutazione di merito delle prove (travisamento della prova) salvo che emerga un macroscopico vizio di motivazione o un palese contrasto con le risultanze processuali indiscutibili.
  • I verbali di sequestro e gli atti di polizia giudiziaria irripetibili possono essere acquisiti al fascicolo di dibattimento; l'inutilizzabilità va contestata con specificità e non con censure generiche.
  • La mancanza di confronto con eventuali campioni non annulla automaticamente le risultanze doganali: l'obbligo di esame di laboratorio o confronto con i campioni sussiste solo in ipotesi di dubbio o impossibilità a determinare natura e composizione (art.61 DPR 43/73).
  • La confisca disposta sui beni sostitutivi della merce sequestrata (fideiussioni prestate per ottenere il rilascio) può essere confermata anche se il reato si estingue per prescrizione, quando i giudici d'appello ribadiscono l'accertamento della responsabilità effettuato in primo grado.
  • Le eccezioni processuali relative a mutamento dell'imputazione devono dimostrare una trasformazione radicale del fatto storico tale da pregiudicare la difesa; altrimenti la correlazione tra imputazione e sentenza è preservata.
  • Le controversie su qualificazioni doganali e su presunzioni di dolo spesso dipendono da valutazioni tecniche e documentali che la Cassazione considera valutazioni di merito non rivedibili se motivate.

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