Cassazione Penale, Sentenza n. 8167/2022 del 08/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava il decreto del 18/06/2021 che aveva confermato la confisca del capitale sociale e del compendio aziendale della CA.VIN.DA. s.r.l., sostenendo di essere la reale titolare della società, che i capitali impiegati alla costituzione (2012) provenivano da fonti lecite e che non vi era alcun coinvolgimento del cognato Aiello Epifanio. Si eccepiva che la Corte d'appello aveva errato nel ritenere la società mera continuazione di attività riconducibili ad Aiello, fondandosi su riferimenti a precedenti procedimenti (tra cui il procedimento denominato "Apocalisse") e sulle cessioni del complesso aziendale dalla Epidan alla CA.VIN.DA.; la difesa sosteneva inoltre che i rapporti tra i fratelli fossero interrotti già dal 2005 e che la ricorrente avesse agito nell'interesse familiare esclusivo insieme al marito.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità, rilevando che il ricorso riproponeva pedissequamente le doglianze di appello senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della Corte di appello. La Cassazione ha ritenuto coerente la ricostruzione della Corte di appello secondo cui l'attività illecita ascritta ad Aiello Epifanio aveva posto nella disponibilità dell'associazione mafiosa la ditta Epidan, che poi aveva ceduto il complesso aziendale alla CA.VIN.DA., e che la ricorrente non risultava avere ingerenza gestionale effettiva. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581 codice di procedura penale
Richiama il principio che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a fondamento della richiesta; la mancata specificità comporta inammissibilità del ricorso.
art. 591 codice di procedura penale
Unitamente all'art. 581, sottolinea il carattere prospettico e motivato del ricorso: è necessario il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato, pena l'inammissibilità.
art. 616 codice di procedura penale
Consente alla Corte, quando dichiara inammissibile il ricorso, di condannare la parte al pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nell'aver proposto un ricorso infondato o manifestamente inammissibile, di disporre un versamento a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e un confronto puntuale con le motivazioni della decisione impugnata; limitarsi a ripetere i motivi già svolti in appello senza confutare le argomentazioni della Corte di appello determina l'inammissibilità.
- Quando si contesta una confisca collegata a presunte attività illecite pregresse, è essenziale produrre elementi probatori diretti e spiegare tecnicamente perché le risultanze ritenute probatorie dal giudice d'appello siano errate o contraddette: semplici affermazioni di innocenza o di estraneità non sono sufficienti in Cassazione.
- È utile documentare cronologie, flussi finanziari, atti costitutivi, movimenti bancari e altre prove documentali che dimostrino l'autonomia patrimoniale e gestionale della società rispetto al soggetto ritenuto contiguo alla criminalità, e motivare espressamente perché le prove assunte in altro procedimento (es. dichiarazioni di collaboratori, atti di cessione) non valgano a dimostrare il controllo occulto.
- Bisogna valutare il rischio di sanzioni economiche: la presentazione di ricorsi manifestamente generici o reiterativi può comportare condanne al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione del motivo di inammissibilità.
- In fase di impugnazione, specificare e articolare punto per punto le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che confutano la motivazione del giudice di merito è requisito imprescindibile per la ricevibilità del ricorso in Cassazione.
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