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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8165/2022 del 08/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da Siviero nei confronti della Dott.ssa Mabel Manca. La ricorrente sosteneva che nella sentenza del Tribunale di Rovigo (relativa al reato di calunnia) vi fossero passaggi che dimostravano che il giudicante aveva già preso conoscenza e valutato fatti ricollegabili al diverso procedimento pendente (fatti di violenza privata), con conseguente pregiudizio dell'imparzialità del giudice. Il difensore ha posto a fondamento della ricusazione il brano della sentenza che menzionava condotte estorsive e danneggiamenti collegati a Zago e Siviero e le denunce dei soci della ditta, ritenendo che ciò costituisse un preventivo giudizio sui fatti oggetto dell'altro processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il passo della sentenza richiamato non contenesse una valutazione della colpevolezza della ricorrente rispetto ai fatti oggetto della ricusazione, essendo solo un riferimento a denunce e rapporti investigativi e non un preventivo giudizio di responsabilità. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la partecipazione di un magistrato a un diverso giudizio su fatti non identici, anche se caratterizzati da identità delle fonti probatorie, non costituisce di per sé motivo di ricusazione. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 36 cod. proc. pen.

    comma 2 menzionato nel testo

    Norma sull'astensione del magistrato; la Corte ha ritenuto che l'ipotesi invocata non sussistesse perché non vi era un preventivo giudizio di responsabilità della ricorrente sui fatti oggetto della ricusazione.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. a) citato nel testo

    Stabilisce che costituisce motivo di ricusazione la formulazione di un'opinione sull'oggetto del procedimento; la Corte ha appurato che non vi era una tale formulazione di opinione nel passo citato dalla ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna della parte che propone ricorso inammissibile al pagamento delle spese e, se rilevanti profili di colpa, al versamento a favore della Cassa delle ammende; applicata per imporre la sanzione di C 3.000,00.

  • Sentenza Corte Cost. n. 283/2000

    Riferimento alla parziale dichiarazione di illegittimità che ha inciso sull'ambito della ricusazione; la Corte ha interpretato che, anche dopo tale pronuncia, la partecipazione a giudizi precedenti su fatti diversi non integra automaticamente motivo di ricusazione.

  • Cass. Sez.5, n. 15201 del 10/02/2016 (Acri)

    Giurisprudenza che afferma come la stessa fonte probatoria possa essere valutata diversamente in processi distinti e quindi non costituisca di per sé motivo di ricusazione.

Massime di principio

  • Per ottenere l'accoglimento di una ricusazione è necessario dimostrare che il giudice abbia formulato una precisa opinione sul merito del procedimento per il quale si richiede la ricusazione; riferimenti generici a denunce o a rapporti investigativi non sono normalmente sufficienti.
  • La partecipazione del magistrato a un precedente giudizio su fatti diversi non costituisce automaticamente motivo di ricusazione, nemmeno quando vi sia sovrapposizione delle fonti probatorie; occorre provare il concreto pregiudizio dell'imparzialità.
  • Quando si contesta la parzialità sulla base di passaggi motivazionali, è necessario indicare estratti specifici della decisione che contengano valutazioni di responsabilità valide anche rispetto all'altro procedimento, non semplici descrizioni di denunce o indagini.
  • Proporre ricorsi o istanze manifestamente infondati o mal fondate può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); valutare la fondatezza della doglianza prima di agire.
  • In situazioni simili, raccogliere prove oggettive del pregiudizio (es. pronunce contenenti affermazioni di colpevolezza sui medesimi fatti), agire tempestivamente e considerare alternative procedurali (es. istanza di astensione o altre eccezioni) aumenta le possibilità di successo.

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