Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8162/2022 del 08/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Spadini era stata condannata in primo grado e in appello per il reato di estorsione: insieme a Dutt Manjit avrebbe promesso a Singh Amarjot di ottenere il permesso di soggiorno tramite istanza di emersione e, se non fosse stato pagato il compenso, lo avrebbe minacciato di arresto ed espulsione. In cassazione la difesa ha dedotto molte censure: inutilizzabilità della denuncia resa con interprete non adeguato; uso in motivazione di dichiarazioni non rese in dibattimento; travisamento della prova e mancanza di riscontri sulla minaccia; omissione di acquisizione o valutazione di prove decisive (tabulati telefonici, tracciamento celle, sentenze anteriori); vizi nei confronti del teste Sahota (coinvolto in procedimenti connessi) e richiesta di rinnovazione istruttoria; contestazione della qualificazione del fatto come estorsione anziché truffa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto molte censure inammissibili perché non proposte in appello e quindi non devolute alla cognizione del giudice di legittimità; ha respinto le critiche che chiedevano una rivalutazione frazionata delle prove, richiamando la regolare valutazione dei fatti da parte della Corte d'Appello (doppia conforme). Ha confermato che l'istruttoria in appello non era incompleta e che la valutazione della presenza della minaccia era fondata sui riscontri (documenti, testimonianze, riscontri su assegni/incassi). Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 609 comma 2 c.p.p.

    Limita la cassazione: non sono deducibili questioni non proposte in appello e su cui il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, salvo questioni rilevabili d'ufficio o non proponibili prima.

  • art. 603 comma 1 c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruttoria in appello è discrezionale e subordinata alla valutazione del giudice di incompletezza del dibattimento; tale valutazione è incensurabile in Cassazione se motivata.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede condanna alle spese e, se del caso, corresponsione di somme alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per condannare la ricorrente a euro 3.000,00.

  • art. 500 c.p.p. comma 4

    Regola l'utilizzabilità delle dichiarazioni della parte offesa/denuncia; la Corte ha ritenuto ammissibile l'uso dei contenuti se rientranti nel devolutum e corroborati da altri elementi, mentre i rilievi sulla presunta inutilizzabilità sono stati dichiarati inammissibili perché non sollevati in appello.

  • art. 526 c.p.p. comma 1 lett. c) ed e)

    Indica cosa costituisce acquisizione dibattimentale e i limiti della motivazione; la Corte ha ritenuto che gli elementi citati dall'appello fossero parte del materiale probatorio correttamente valutato.

  • art. 606 c.p.p. comma 1 (lett. b, c, d, e)

    Definisce i motivi di ricorso per cassazione (tra cui travisamento della prova, violazioni di norme processuali e omissioni); la Cassazione ha valutato che le censure prospettate rientravano in una mera rivalutazione della prova o non erano state tempestivamente dedotte.

  • art. 143-bis c.p.p.

    Disciplina l'assistenza linguistica e la trascrizione/riporto delle dichiarazioni rese con interprete; la difesa ha lamentato mancata verbalizzazione idonea, ma la censura è risultata inammissibile per mancata devoluzione in appello.

  • art. 197-bis, artt. 64 e 210 c.p.p.

    Norme relative all'assunzione della prova quando il teste è stato parte in precedenti procedimenti e agli avvertimenti da fornire: la difesa lamentava irregolarità sulla testimonianza di Sahota, ma la Corte ha ritenuto la questione non adeguatamente proposta in appello o priva di efficacia per ribaltare la valutazione probatoria.

  • art. 191 e 192 c.p.p.

    Principi generali sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la contestazione operasse una non consentita valutazione frazionata e difforme rispetto all'apprezzamento di merito.

  • art. 603 c.p.p.

    Richiamato nuovamente sul punto della rinnovazione istruttoria: il giudice di merito ha valutato la completezza del dibattimento e la Cassazione non ha annullato tale apprezzamento.

  • art. 110 e art. 629 c.p.

    Riguardano responsabilità concorrente e elementi identificativi; la difesa contestava la insufficienza degli elementi individualizzanti ma la Corte ha ritenuto sussistenti riscontri tali da escludere il vizio dedotto.

  • art. 640 c.p.

    Delitto di truffa: la difesa proponeva riqualificazione del fatto come truffa invece di estorsione; la Corte ha ritenuto che vi fossero elementi probatori della minaccia, giustificando la qualificazione come estorsione.

  • art. 513 c.p. (estorsione)

    Norma sostanziale contestata: la Corte d'Appello aveva confermato che gli elementi costitutivi dell'estorsione (minaccia e conseguente costrizione al pagamento) erano provati; la Cassazione non ha ravvisato vizio che ne possa mutare la qualificazione.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione di merito o la 'frazione' delle prove: le questioni non sollevate in appello o omesse dal giudice di appello per corretta applicazione della legge processuale sono inammissibili.
  • La c.d. 'doppia conforme' (conferma di primo e secondo grado) rende difficile impugnare la valutazione probatoria in Cassazione: il ricorrente deve dimostrare specificamente un travisamento della prova o l'introduzione di nuovo argomento probatorio non esaminato in primo grado.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è sottoposta a ampia discrezionalità del giudice di merito e non è facilmente sindacabile in Cassazione se il giudice ha motivato la completezza del dibattimento.
  • Vizi formali nella raccolta della denuncia con interprete (es. mancata verbalizzazione conforme all'art. 143-bis) devono essere tempestivamente dedotti in appello per poter essere valutati in cassazione; altrimenti rischiano di essere dichiarati inammissibili.
  • Per contestare la qualificazione giuridica (es. estorsione vs truffa) è necessario dimostrare, con argomentazione specifica e riferimenti probatori, l'assenza dell'elemento essenziale (es. minaccia); in presenza di riscontri documentali e testimoniali la riqualificazione è difficile da ottenere.
  • La Corte valuta la credibilità dei testimoni nel loro insieme e con riferimento a riscontri materiali: eccezioni isolate sulla attendibilità vanno provate con elementi concreti e non con meri rilievi ricostruttivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.