Sentenza del 01/07/2020 n. 13386 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il rimborso di Euro 52,00 versati per errore materiale nella compilazione del modello F24 (importo non dovuto). L'Amministrazione non pronunciandosi aveva determinato un silenzio-rifiuto. In primo grado il ricorso fu dichiarato inammissibile perché il contribuente aveva illustrato le ragioni di merito solo in sede di memoria (cioè tardivamente). La CTR confermò l'inammissibilità e la sentenza venne impugnata in Cassazione con cinque motivi; tra questi si deduceva la nullità del giudizio per mancata notificazione, da parte della segreteria della C.T.R., dell'avviso di fissazione della pubblica udienza alla quale il ricorrente risultò assente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato la sentenza impugnata e l'intero procedimento nulli per omessa comunicazione/avviso della data di udienza. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel contenzioso tributario, la comunicazione della data dell'udienza almeno trenta giorni prima è funzione essenziale di garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio (richiamo al D.Lgs. n.546/1992, art.31). Non essendo risultata alcuna comunicazione negli atti, la sentenza è stata cassata e il procedimento rinviato alla C.T.R. del Friuli Venezia Giulia - sezione di Trieste - in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 31
applicabile al giudizio di appello ai sensi del richiamo di cui allo stesso D.Lgs., articolo 61
La comunicazione della data di udienza svolge funzione essenziale di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; l'omessa comunicazione almeno 30 giorni prima determina la nullità della decisione della Commissione Tributaria.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 61
Richiama l'applicabilità delle norme procedurali relative alla fissazione e comunicazione dell'udienza anche al giudizio di appello in materia tributaria.
Codice di procedura civile - art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Consente la cassazione per violazione di norme processuali che hanno cagionato nullità, come la mancata comunicazione dell'udienza che lede il diritto di difesa.
Giurisprudenza: Cass. sent. n. 11487/2013 e Cass. ord. n. 1786/2016
Cass. sent. n. 11487 del 14/05/2013; ordinanza n. 1786 del 29/01/2016
Costante orientamento secondo cui l'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza determina la nullità della decisione della Commissione Tributaria.
Massime di principio
- La mancata comunicazione dell'avviso di udienza da parte della Commissione Tributaria costituisce una nullità che può essere fatta valere in Cassazione; se provata, la decisione impugnata deve essere cassata e il processo rinviato.
- La comunicazione dell'udienza deve rispettare il termine (almeno 30 giorni) previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza come garanzia del diritto di difesa: l'assenza di prova della notifica favorisce l'accoglimento del motivo di nullità.
- In procedimenti tributari, l'inammissibilità del ricorso per carenza di motivazione può essere superata se sussistono vizi procedurali più gravi (es. mancata comunicazione dell'udienza) che rendono nullo l'intero provvedimento impugnato.
- Chiunque si trovi nella posizione del ricorrente dovrebbe conservare e, se necessario, richiedere agli uffici la documentazione relativa alla convocazione/avviso di udienza; l'assenza di tale documentazione è elemento decisivo.
- Quando le ragioni di merito sono esposte solo in memoria tardiva, il rischio di inammissibilità esiste, ma tale valutazione può essere superata se emerge una nullità procedurale che annulla il giudizio di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 lug 2020Sentenza del 01/07/2020 n. 806 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 1 lug 2020Sentenza del 01/07/2020 n. 811 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 1 lug 2020Sentenza del 01/07/2020 n. 813 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 1 lug 2020Sentenza del 01/07/2020 n. 818 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 1 lug 2020Sentenza del 01/07/2020 n. 821 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 1 lug 2020Sentenza del 01/07/2020 n. 822 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →