Sentenza del 01/07/2020 n. 811 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Adempimenti tributari - errore del professionista - violazione amministrativa - responsabilità del contribuente - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso riguardava l'addebito di violazioni tributarie derivanti da errori nella tenuta delle scritture contabili e negli adempimenti fiscali. Si contestava che l'errore fosse imputabile al professionista cui il contribuente aveva delegato tali attività, chiedendo l'esclusione della responsabilità del contribuente stesso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la condotta del professionista delegato rileva solo ai fini dell'esclusione della responsabilità penale del contribuente, a condizione che il contribuente dimostri la mancanza di culpa in eligendo e di culpa in vigilando. Tuttavia, tale delega non escusa automaticamente il contribuente dalla responsabilità amministrativa/tributaria: il contribuente resta responsabile per le violazioni tributarie salvo che provi di aver adeguatamente scelto e vigilato il professionista. Inoltre, è stato chiarito che non è necessario allegare all'atto impositivo l'atto pregresso cui il primo fa riferimento per relationem, quando l'atto presupposto sia comunque conosciuto dal contribuente.
Norme richiamate
principio della culpa in eligendo e della culpa in vigilando
Per escludere la responsabilità penale del contribuente occorre accertare che questi non abbia commesso negligenza nella scelta (culpa in eligendo) né nella vigilanza (culpa in vigilando) del professionista delegato.
regole procedurali sull'atto impositivo e documentazione allegata
Non è necessario che l'atto impositivo riaccluda l'atto presupposto cui rinvia per relationem, se quest'ultimo è comunque conoscibile dal contribuente.
Massime di principio
- La delega al professionista non solleva automaticamente il contribuente dalla responsabilità amministrativa/tributaria: il contribuente resta tenuto a verificare e vigilare sull'operato del delegato.
- Ai fini penali la condotta del professionista può escludere la responsabilità del contribuente solo se questi dimostra l'assenza di culpa in eligendo (scelta dell'incaricato) e di culpa in vigilando (mancata vigilanza).
- In sede amministrativa/tributaria la prova dell'errore professionale non è sufficiente per ottenere l'annullamento della sanzione: occorre dimostrare l'assenza di colpa nella scelta e nella vigilanza.
- Dal punto di vista procedurale, l'atto impositivo non deve necessariamente allegare l'atto presupposto quando quest'ultimo è conoscibile dal contribuente; quindi la validità formale dell'atto può non dipendere dall'allegazione dell'atto di riferimento.
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