Sentenza del 01/07/2020 n. 806 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - rimborso - deducibilità IRAP - predisposizione dell'istanza cartacea - rifiuto del rimborso in assenza di istanza elettronica - non è possibile - rimborso - va concesso. Istanza di rimborso - modalità elettronica - predisposizione di circolare - rilevanza per il contribuente - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il contribuente aveva presentato un'istanza cartacea di rimborso per l'eccesso di IRES derivante dalla limitata deducibilità dell'IRAP; l'Ufficio ha rifiutato il rimborso sostenendo che era necessaria la presentazione della domanda in formato elettronico. Il contribuente aveva però inoltrato la domanda in forma cartacea prima che l'Ufficio predisponesse il modello telematico.
La decisione
il giudice ha ritenuto che l'Ufficio non poteva subordinare la validità della domanda di rimborso alla sola presentazione telematica quando il contribuente si era già attivato e aveva presentato domanda cartacea prima della predisposizione del modello elettronico. La mancata produzione dell'istanza in formato elettronico non costituisce causa di decadenza e non può impedire il rimborso se la domanda cartacea era tempestiva e completa. Di conseguenza il rimborso va riconosciuto.
Norme richiamate
IRES
imposta per la quale è stato richiesto il rimborso a seguito di versamento in eccesso derivante dalla limitata deducibilità dell'IRAP
IRAP
la limitata deducibilità dell'IRAP ha determinato un maggior versamento di IRES che il contribuente ha chiesto di recuperare mediante rimborso
Circolare dell'Ufficio (adempimenti telematici)
la circolare che aveva imposto la modalità telematica non può creare una nuova causa di decadenza o un requisito sostanziale per il diritto al rimborso; il carattere telematico è un adempimento formale che non può precludere il rimborso se la domanda cartacea è stata presentata tempestivamente e prima della disponibilità del modello elettronico
Normativa sugli adempimenti telematici (principio generale)
se la legge dovesse espressamente prevedere il solo canale telematico come obbligatorio e la relativa conseguenza di decadenza, la conclusione potrebbe essere diversa; tuttavia, una circolare amministrativa non può estendere oltre quanto previsto dalla legge sostanziale
Massime di principio
- La presentazione cartacea di una istanza di rimborso, effettuata prima della predisposizione da parte dell'Amministrazione del modello telematico, è valida e non può essere disconosciuta per il solo motivo che non sia stata riproposta in formato elettronico.
- Una circolare amministrativa che impone modalità telematiche non può creare nuove cause di decadenza o requisiti sostanziali non previsti dalla legge; le regole formali non devono trasformarsi in ostacoli al riconoscimento di un diritto tributario già esistente.
- Se l'Amministrazione richiede la modalità telematica solo per ragioni procedurali, la mancata trasmissione elettronica non è sufficiente a negare il rimborso se il contribuente dimostra di aver presentato tempestivamente la domanda in altro formato quando il canale telematico non era disponibile.
- Per cautela, il contribuente dovrebbe conservare prova della tempestiva presentazione cartacea (ricevute, timbri, invii raccomandati) e, se possibile, riproporre la domanda in formato telematico non appena disponibile per evitare contestazioni formali.
- Se l'Ufficio rifiuta il rimborso per motivi formali legati alla modalità di presentazione, il contribuente può impugnare il rifiuto facendo valere che la circolare non può creare decadenze oltre la legge e chiedere il riconoscimento del diritto al rimborso.
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