Sentenza del 01/07/2020 n. 813 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Espatriato - tassazione in Italia - sui redditi prodotti sul territorio - sussiste. Dichiarazione tributaria - familiari a carico - detrazione - omessa indicazione di codice fiscale - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Verifica della tassazione del contribuente espatriato e della spettanza della detrazione per familiari a carico (moglie cittadina spagnola) non indicante il codice fiscale nella dichiarazione tributaria.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'espatriato è assoggettato all'imposta in Italia solo sui redditi prodotti nel territorio italiano. Inoltre ha riconosciuto la detrazione per il familiare a carico (la moglie residente all'estero) nonostante l'omessa indicazione del suo codice fiscale nella dichiarazione presentata, in quanto tale omissione non inficia il diritto alla detrazione se sussistono gli elementi che dimostrano il rapporto di famiglia e la condizione di carico.
Norme richiamate
Principio di tassazione dei non residenti (normativa fiscale italiana)
Il contribuente non residente è assoggettato all'imposizione in Italia soltanto per i redditi prodotti nel territorio nazionale.
Norme sulle detrazioni per familiari a carico (disciplina fiscale generale)
I familiari a carico residenti all'estero possono essere presi in considerazione ai fini delle detrazioni: l'assenza temporanea del codice fiscale del familiare nella dichiarazione non preclude il diritto alla detrazione se risultano comunque gli elementi che comprovano il rapporto e la condizione di carico.
Massime di principio
- Un contribuente italiano trasferito all'estero è tassato in Italia soltanto sui redditi di fonte italiana; occorre distinguere la residenza fiscale per determinare l'ambito di tassazione.
- Per la spettanza delle detrazioni per familiari a carico non è sempre determinante la presenza del codice fiscale nella dichiarazione: è necessario valutare la sostanza (rapporti familiari e situazione economica) e la possibilità di comprovare la condizione di carico con altra documentazione.
- Se il familiare residente all'estero non ha ancora un codice fiscale italiano nel periodo d'imposta, il contribuente deve comunque fornire elementi probatori (atto di matrimonio, certificazioni di reddito o attestazioni di carico) per mantenere la detrazione.
- In situazioni transfrontaliere è opportuno acquisire certificati di residenza fiscale e verificare eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni che possono influire sulla soggettività passiva e sulle detrazioni.
- In caso di omissioni formali (es. codice fiscale mancante) valutare l'integrazione della dichiarazione o la produzione di documentazione alternativa prima di considerare precluso il beneficio fiscale.
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