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Sentenza

Sentenza del 01/07/2020 n. 821 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - imposta di registro - locazione di beni immobili strumentali - cumulo - diritto UE - è compatibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione europea il regime italiano che prevede l'applicazione dell'imposta di registro, con aliquota proporzionale, sui contratti di locazione di beni immobili anche quando gli stessi contratti sono soggetti ad IVA. Di conseguenza la richiesta di rimborso dell'imposta di registro è stata respinta e il prelievo dell'1% è stato considerato legittimo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva pagato e chiesto il rimborso dell'imposta di registro liquidata e versata nella misura dell'1% sul canone di locazione relativo a un contratto avente ad oggetto beni immobili strumentali all'attività economica. Contestava che il cumulo tra IVA (già applicata al contratto) e l'imposta di registro fosse incompatibile con il diritto dell'Unione europea, chiedendo quindi il rimborso della tassa di registro versata.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE (sistema comune d'imposta sul valore aggiunto)

    La Direttiva IVA non impedisce agli Stati membri di mantenere imposte nazionali accessorie (come imposte di registro) su atti soggetti a IVA, purché tali imposte non abbiano natura e finalità di una seconda imposta sul valore aggiunto e non compromettano il funzionamento del sistema IVA (neutralità e coerenza del meccanismo dell'IVA).

  • DPR 26 aprile 1986, n. 131 (norme sull'imposta di registro)

    La normativa nazionale prevede l'applicazione di un'imposta proporzionale sul canone delle locazioni (1% nel caso di specie). Tale prelievo è stato interpretato come compatibile con il sistema IVA perché riguarda un tributo diverso per natura e finalità, collegato alla registrazione dell'atto e non alla tassazione del valore aggiunto dell'operazione.

Massime di principio

  • Il fatto che un contratto sia soggetto a IVA non esclude automaticamente che uno Stato membro possa applicare altre imposte nazionali (es. imposta di registro) su quello stesso contratto, purché tali imposte non costituiscano una seconda IVA o non ne compromettano il meccanismo.
  • Per contestare la compatibilità di una imposta nazionale con la Direttiva IVA il contribuente deve dimostrare che l'imposta nazionale ha la stessa funzione economica dell'IVA (cioè è sostanzialmente un'ulteriore imposta sul valore aggiunto) oppure che determina una discriminazione o un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno.
  • Imposte dovute per la registrazione formale di atti (tributi documentali/proporzionali connessi alla registrazione) sono più facilmente considerate compatibili rispetto a prelievi che colpiscono direttamente il valore aggiunto dell'operazione economica.
  • In pratica, in casi simili la strategia del contribuente per ottenere rimborso dovrebbe focalizzarsi sull'allegazione e la prova che l'imposta nazionale replicrebbe, sullo stesso oggetto e con la stessa base imponibile, la funzione economica dell'IVA o che produce una discriminazione rispetto a operazioni simili esenti/assoggettate.
  • Se l'amministrazione applica cumulativamente IVA e imposte di registro, verificare sempre la natura, la base imponibile e la finalità della imposta nazionale: se sono differenziate e non si sovrappongono sostanzialmente, il cumulo è generalmente considerato legittimo.

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