Cassazione Penale, Sentenza n. 1787/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per due motivi principali. Primo: deduceva la nullità o inutilizzabilità delle dichiarazioni della parte offesa (Domenico Alvaro) invocando l'art. 210 c.6 c.p.p. e artt. 63 e 371 c.p.p., sostenendo che l'Alvaro doveva ritenersi "indagato" o comunque "indagabile" al momento delle dichiarazioni (anche in ragione della notifica del decreto di convalida del sequestro e della nomina di difensore) e che lo stesso avrebbe avuto ruolo di agente provocatore (per atti quali l'acquisto dello scotch e la riparazione della gomma). Secondo: contestava la sussistenza degli elementi tipici del reato di tentata estorsione (idoneità ed univocità degli atti di intimidazione) sostenendo che la sentenza si era basata unicamente sulle dichiarazioni dell'Alvaro senza adeguati riscontri oggettivi; inoltre la documentazione prodotta dalla difesa (per un pregresso rapporto e motivo di doglianza tra le parti) non sarebbe stata adeguatamente valorizzata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il motivo: ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui l'Alvaro, pur avendo compiuto alcuni atti materiali, aveva costantemente informato le forze dell'ordine e non aveva agito in modo da risultare indagabile o agente provocatore; la notifica del decreto di convalida del sequestro e la nomina di un difensore non bastavano a farne automaticamente un indagato. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo non consentito in cassazione perché attiene a valutazioni di fatto e alla credibilità della persona offesa, profili che non sono sindacabili in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni, che non risultano. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali (rigetto del ricorso e conferma della sentenza impugnata nei punti statuari).
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)
Norma che indica i motivi di ricorso in cassazione: uso per inquadrare il motivo relativo alla violazione di norme sul dibattimento e sull'utilizzabilità delle dichiarazioni della parte offesa.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)
Richiamato per il motivo che deduce violazione di norme penali sostanziali e di carenze probatorie (esame della responsabilità penale e della mancanza di elementi probatori sufficienti).
Norma che concerne l'irregolarità o inutilizzabilità delle dichiarazioni; la Corte ha valutato che non si applicava perché l'offeso non era indagabile al momento delle dichiarazioni.
art. 63 c.p.p., comma 3, lett. c)
Disposizione sulla qualità che il dichiarante dovrebbe avere (indagato) per rendere inutilizzabili le sue dichiarazioni; la Corte ha affermato che occorrono indizi non equivoci di responsabilità già prima dell'escussione.
art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b)
Norma richiamata in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni; la Corte ha sottolineato la necessità della verifica sostanziale dello status del dichiarante.
art. 355 c.p.p., comma 2, secondo periodo
Stabilisce che la copia del decreto di convalida del sequestro sia notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate; la Corte ha ritenuto che la notifica non implichi automaticamente lo status di indagato.
Norme del codice penale relative alla partecipazione e alla qualificazione del reato (concorso di persone e fattispecie dell'estorsione); richiamate dal ricorrente per contestare la qualificazione dei fatti, ma la Corte ha ritenuto la questione di fatto non riesaminabile in cassazione.
Rilevanza probatoria delle dichiarazioni e onere di valutazione del giudice; citato nel contesto della critica sulla mancanza di riscontri esterni.
art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e)
Rinvio alle ipotesi di ricorso e motivi connessi alla prova; utilizzato per inquadrare la censura sulla carenza di elementi probatori a sostegno dell'ipotesi estorsiva.
Prevede la possibilità che la persona coinvolta fornisca dichiarazioni anche senza riscontri esterni in determinati casi; la Corte ha ritenuto che la credibilità della vittima possa essere valutata senza riscontri esterni quando la motivazione è congrua.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa sono utilizzabili se il giudice di merito motiva, in modo congruo, che quella persona non era indagabile al momento delle dichiarazioni: la valutazione sostanziale dello "status" del dichiarante compete al giudice e non è sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità.
- La notifica del decreto di convalida del sequestro o la nomina di un difensore non determinano automaticamente lo status di indagato: bisogna verificare la presenza di indizi non equivoci di responsabilità anteriori all'escussione.
- La qualificazione di "agente provocatore" richiede elementi probatori che dimostrino un'induzione o un incitamento concreto all'illecito (concertazione o provocazione attiva); atti materiali marginali non sono di per sé sufficienti.
- La valutazione della credibilità e dell'attendibilità della persona offesa è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione, salvo che emergano manifeste contraddizioni nella motivazione.
- Le contestazioni basate sulla diversa interpretazione o sulla ritenuta insufficienza di documenti probatori protratti in appello spesso non sono ammissibili in cassazione se hanno natura tipicamente valutativa e non individuano un vizio giuridico evidente.
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