Cassazione Penale, Sentenza n. 1741/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revisione ex art. 630 lett. c) cod. proc. pen.: si deduceva che la diversa ricostruzione operata da questa Corte di cassazione (da concussione a induzione a dare o promettere utilita' ex art. 319‑quater c.p.) costituiva novum tale da richiedere una diversa valutazione probatoria, con particolare riferimento alla qualifica delle dichiarazioni di Morrone e Sisto e alla necessita' di riscontri oggettivi come l'esame di un conto svizzero da cui sarebbero stati prelevati i soldi delle presunte tangenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revisione. Ha ritenuto che la diversa qualificazione giuridica non abbia introdotto elementi di novita' sul compendio probatorio gia' valutato, che le dichiarazioni dei testi erano state gia' assunte e valutate come testi assistiti (con verifica di credibilita' e riscontri) e che la richiesta di acquisire le risultanze del conto svizzero era generica e priva di indicazione delle ricadute concrete sul giudizio. Per tali ragioni il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
articolo 630 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La norma richiede l'esistenza di elementi di novita' che incidano in modo significativo sul giudizio definitivo; la sola diversa qualificazione giuridica del fatto non e' idonea a costituire novum se non altera il compendio probatorio su cui si e' basata la condanna.
art. 319 quater, cod. pen.
La Corte d'appello e la Cassazione hanno riqualificato il fatto nella fattispecie di induzione indebita (art. 319‑quater c.p.); tuttavia tale riqualificazione non ha di per se' reso nuova o diverso il materiale probatorio gia' valutato, salvo che non si dimostri la diversa efficacia delle prove nella nuova fattispecie.
articolo 192 cod. proc. pen., comma 3
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Si applica alla valutazione delle dichiarazioni rese da persone coinvolte, imponendo al giudice di verificare la credibilita' soggettiva e l'attendibilita' intrinseca; nel caso tali valutazioni erano gia' state effettuate nel giudizio di merito.
articolo 197‑bis cod. proc. pen., comma 6
art. 197‑bis, comma 6, cod. proc. pen.
Riguarda la valutazione delle dichiarazioni dei testi assistiti; la Corte territoriale ha gia' valutato la necessita' di riscontri e l'idoneita' degli elementi di riscontro, escludendo che la nuova qualificazione ne muti l'efficacia probatoria.
articoli 24 e 111 Cost.
Richiamati dal ricorrente per lamentele di mancata motivazione e violazione dei diritti di difesa; la Corte ha ritenuto tali censure infondate perche' la motivazione dell'ordinanza impugnata e' stata considerata adeguata ed esaustiva.
Giurisprudenza: Sez. U, Sentenza n. 6141 del 25/10/2018
Sez. U, Sentenza n. 6141 del 25/10/2018 (Rv. 274627‑01)
Richiamata perche' la revisione e' ammessa anche quando la corte d'appello proscioglie per estinzione del reato e decide ai soli effetti civili; cio' pero' non elimina il requisito della novita' previsto dall'art. 630 lett. c).
Massime di principio
- Per ottenere la revisione ex art. 630 lett. c) occorre portare un "novum" concreto che incida sul compendio probatorio decisivo: la sola diversa qualificazione giuridica del fatto non e' sufficiente se non modifica la valutazione delle prove.
- Le dichiarazioni gia' acquisite come testi assistiti e valutate nei gradi di merito non costituiscono di per se' novita' riutilizzabile per la revisione se il ricorrente non mostra riscontri nuovi o errori nella valutazione precedentemente compiuta.
- Richieste generiche di ulteriori accertamenti (es. indagini su conti esteri) sono inammissibili in sede di revisione se non viene esplicitato in che modo tali accertamenti altererebbero il giudizio definitivo.
- La Corte valuta la rilevanza del nuovo elemento in termini di effettiva influenza sul giudizio di colpa: e' necessario dimostrare la "refluenza significativa" del nuovo fatto o documento sulla decisione precedente.
- Il mancato confronto puntuale con la motivazione dell'ordinanza impugnata (non spiegare perche' la motivazione sia errata o insufficiente) porta al rigetto del ricorso per mancata dimostrazione del requisito di novita' e rilevanza.
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