Ordinanza n. 80/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione n. 12 del 27 gennaio 2026, a firma del Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica USR 2016 dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 Regione Abruzzo (D.L.n.189/2016), pubblicata ex art.90 del D.Lgs.n.36/23 il successivo 28 gennaio 2026, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di gara finalizzata all’affidamento dei lavori di “adeguamento sismico dell’edificio sede della Prefettura di Teramo, di proprietà della Provincia di Teramo” in favore dell’Impresa Costruzioni De Cesare Ing. Ulrico Srl; - di tutti i verbali e le relazioni di valutazione posti in essere dalla stazione appaltante e dal RUP, con particolare riferimento ai Verbali di commissione n.1 del 16 ottobre 2025, n. 2 del 1° dicembre 2025 e n. 3 del 9 dicembre 2025, in uno alla Nota del RUP prot.n.RA/467746 del 25 novembre 2025 recante valutazione di congruità dell’impresa risultata aggiudicataria; - di tutti gli ulteriori atti preordinati connessi e consequenziali, tra i quali Disciplinare di gara e Capitolato tecnico, con relativi allegati, laddove lesivi della posizione della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio sede della Prefettura di Teramo, unitamente agli atti di gara, ai verbali di valutazione e alla verifica di congruità dell’offerta aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della gara in favore dell’impresa controinteressata, contestando gli atti di valutazione dell’offerta e, in particolare, il giudizio di non anomalia relativo ai costi aziendali della sicurezza. La censura si fondava sulla rilevante differenza tra l’importo dichiarato dall’aggiudicataria per gli oneri aziendali della sicurezza e gli importi indicati dalla stazione appaltante nel Quadro Tecnico Economico alla voce relativa agli oneri diretti o speciali della sicurezza. È stata inoltre proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione. La controinteressata ha sollevato un’eccezione di inammissibilità, riservata dal Collegio all’approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto, in sede di sommaria delibazione, non incongrui i costi aziendali della sicurezza dichiarati dall’aggiudicataria, poiché quest’ultima aveva fornito spiegazioni specifiche distinguendo gli oneri aziendali della sicurezza, connessi ai rischi specifici dell’attività d’impresa, dagli oneri o costi speciali della sicurezza determinati dai progettisti e indicati nel Quadro Tecnico Economico. Il giudizio di non anomalia della stazione appaltante è stato quindi ritenuto logico e corretto, in ragione della differenza tra le due categorie di costi. Quanto al periculum, il TAR ha osservato che la ricorrente era terza classificata: anche un eventuale accoglimento nel merito non avrebbe comportato direttamente l’aggiudicazione in suo favore, ma soltanto l’obbligo per la stazione appaltante di verificare l’anomalia dell’offerta della seconda classificata. L’eccezione di inammissibilità è stata rinviata alla sede di merito. È stata fissata l’udienza pubblica per il 27 maggio 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata verificando la sussistenza del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile.
Il provvedimento richiama la pubblicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90 e considera la distinzione tra costi aziendali della sicurezza e costi speciali della sicurezza non soggetti a ribasso; gli ulteriori articoli applicabili non sono specificati nel testo.
Massime di principio
- In sede cautelare, la censura sull’incongruità dei costi aziendali della sicurezza non presenta fumus quando l’offerta e le successive spiegazioni distinguono adeguatamente tali costi, riferiti ai rischi specifici dell’impresa, dagli oneri speciali della sicurezza determinati in relazione allo specifico intervento e indicati dalla stazione appaltante nel quadro economico.
- Il giudizio di non anomalia dell’offerta può ritenersi logicamente sostenuto quando la stazione appaltante fonda la propria valutazione sulla corretta distinzione tra categorie di costi della sicurezza aventi natura e funzione differenti, anche se gli importi risultano significativamente diversi.
- La posizione di terzo classificato non dimostra, di per sé, un pregiudizio cautelare grave e irreparabile derivante dall’aggiudicazione alla prima classificata, quando l’eventuale accoglimento della censura comporterebbe soltanto la verifica dell’anomalia dell’offerta della seconda classificata e non l’aggiudicazione immediata al ricorrente.
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