Cassazione Civile, Ordinanza n. 02490/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I proprietari di alcune particelle di terreno espropriate per la realizzazione di una strada hanno proposto opposizione alla stima dell'indennità definitiva di esproprio e di occupazione. Sostenevano che la valutazione operata dalla Commissione provinciale non avesse considerato la pretesa edificabilità del bene e la sua vocazione edificatoria; inoltre deducevano che il fondo residuo, a seguito dell'esproprio parziale, fosse divenuto un relitto privo di redditività e che quindi dovesse essere riconosciuta anche la diminuzione di valore della parte non espropriata. Con il ricorso per cassazione hanno articolato due motivi: con il primo hanno denunciato violazione e falsa applicazione della giurisprudenza costituzionale e dei criteri legali di qualificazione delle aree edificabili, oltre a vizio motivazionale, insistendo sulla natura edificatoria di fatto e di diritto delle particelle espropriate; con il secondo hanno denunciato violazione dell'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001, assumendo che l'esproprio avesse smembrato il fondo in due tronconi, di cui uno inutilizzabile, con conseguente diritto al ristoro del deprezzamento del residuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi e, in parte, inammissibili per difetto di specificità. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva determinato l'indennità sulla base della qualificazione urbanistica legale delle aree, escludendo il rilievo della c.d. edificabilità di fatto, e aveva accertato, tramite consulenza tecnica, che le particelle espropriate erano assoggettate a vincoli di utilizzazione meramente pubblicistica. La Corte ha inoltre rilevato che le censure sul deprezzamento dell'area residua erano generiche e non dimostravano perché il residuo fosse un relitto non più produttivamente utilizzabile, tanto più che la sentenza di merito lo considerava divenuto edificabile. È stata conseguentemente confermata la condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È stato richiamato come parametro delle censure di legittimità per violazione di legge e vizio di motivazione; dopo la riforma del n. 5 il sindacato motivazionale è limitato al minimo costituzionale.
È stato invocato dai ricorrenti per sostenere il diritto al risarcimento del danno da deprezzamento del fondo residuo a seguito dell'espropriazione parziale.
È richiamato quale disciplina di riferimento per la determinazione dell'indennità di esproprio e per la qualificazione urbanistica dell'area.
È indicata dai ricorrenti tra le fonti dei criteri legali di valutazione della natura edificatoria delle aree espropriate.
sentenza Corte costituzionale n. 181/2011
È richiamata dai ricorrenti a sostegno dei criteri di valutazione della edificabilità del bene espropriato.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come base per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, il discrimine tra suolo edificabile e non edificabile è dato dall'edificabilità legale, cioè dalla concreta classificazione urbanistica vigente al momento della ricognizione legale; la mera vocazione edificatoria di fatto del comprensorio non è sufficiente.
- Le possibilità di utilizzazione intermedie tra agricola ed edificatoria rilevano solo se assentite dalla normativa urbanistica vigente e dalle necessarie autorizzazioni amministrative.
- In sede di legittimità, la censura motivazionale è ammissibile nei limiti del minimo costituzionale: non basta lamentare una motivazione sintetica se il giudice di merito ha comunque richiamato i principi giuridici applicabili e gli accertamenti tecnici rilevanti.
- Chi deduce l'erronea qualificazione urbanistica di singole particelle espropriate deve formulare censure specifiche, chiare e univoche, trascrivendo o indicando puntualmente gli elementi tecnici o documentali da cui risulterebbe la diversa destinazione del bene.
- La pretesa diminuzione di valore del fondo residuo per espropriazione parziale deve essere allegata e dimostrata in modo concreto; non è sufficiente una deduzione generica circa lo smembramento del fondo se la decisione di merito accerta che il residuo conserva o acquisisce una potenzialità edificatoria.
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