Cassazione Civile, Ordinanza n. 27424/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
I debitori esecutati hanno opposto il precetto loro notificato per euro 8.988,58 oltre accessori, deducendo che il titolo esecutivo a base del precetto non era stato previamente notificato da parte del creditore intimante. In particolare, la notificazione del titolo in forma esecutiva era stata eseguita ad istanza di un diverso concreditore, nell'ambito di un separato precetto, e secondo i ricorrenti tale notifica non poteva valere anche per il successivo precettante, non essendo dimostrata una chiara riferibilità della notifica al creditore che poi aveva iniziato l'azione esecutiva. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 479 e 480 c.p.c. per inidoneità della notifica del titolo eseguita da altro concreditore non legato da vincolo di solidarietà attiva; con il secondo motivo è stata dedotta la violazione delle medesime norme per non avere il giudice rilevato la nullità del precetto intimato dal secondo creditore senza sua previa notifica del titolo esecutivo.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli strettamente connessi. Ha affermato che, nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, la notificazione del titolo in forma esecutiva serve a rendere edotto il destinatario dell'intenzione del notificante di azionare il titolo; quando la notifica sia stata eseguita ad istanza di un concreditore e dalla relata o dalle circostanze non risulti in modo univoco che essa valga anche per l'altro concreditore poi procedente, la notifica non è idonea a esonerare quest'ultimo da una separata notificazione del titolo prima del precetto. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato al medesimo Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, affinché riesamini l'opposizione alla luce del principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La notificazione del titolo esecutivo deve precedere il precetto e deve rendere chiaro al destinatario quale soggetto intenda procedere in executivis.
Il precetto presuppone la previa notificazione del titolo esecutivo da parte del creditore procedente; la sua mancanza determina nullità del precetto.
L'irregolarità formale del titolo o degli atti esecutivi va fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini previsti.
La nullità non è dichiarabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, ma tale regola non opera se la violazione ha reso impossibile in modo evidente la difesa.
Richiamato solo per il deposito di memoria nella fase camerale.
Richiamato come norma, poi abrogata, relativa alla spedizione in forma esecutiva del titolo.
Indicato come riforma che ha soppresso l'istituto della formula esecutiva e mutato il regime della notificazione del titolo.
Massime di principio
- In linea generale, la denuncia di un vizio processuale è inammissibile se si limita a dedurre l'irregolarità formale senza indicare il concreto pregiudizio subito dal diritto di difesa o dall'esito della causa.
- A tale regola fa eccezione il caso in cui la violazione della forma processuale abbia in modo immediatamente ed evidente impedito l'esercizio del diritto di difesa, rendendo impossibile il raggiungimento dello scopo dell'atto.
- Nel processo esecutivo, la notificazione del titolo esecutivo è funzionale a rendere noto al destinatario che quello specifico soggetto intende promuovere l'esecuzione; pertanto la notifica deve essere univocamente riferibile al creditore che poi intima il precetto.
- Se il titolo è stato notificato in forma esecutiva ad istanza di un diverso concreditore e dalla notificazione non emerge in modo inequivoco che essa valga anche per il creditore procedente, il precetto successivo è nullo per difetto di previa notifica del titolo da parte di quest'ultimo.
- Nel valutare la nullità degli atti del processo esecutivo, il giudice deve modulare l'onere di allegazione del pregiudizio in relazione alla natura del vizio e alla funzione dell'atto, esonerando la parte da ulteriori allegazioni quando la lesione del diritto di difesa sia di immediata evidenza.
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