Cassazione Penale, Sentenza n. 26889/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per saltum per violazione di legge proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di Gianpietro Minelli per il reato di furto aggravato: l'imputato si sarebbe appropriato di 43 esemplari di avifauna selvatica (patrimonio indisponibile dello Stato), senza licenza di caccia e con l'uso di trappole illegali. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede e l'uso di mezzo fraudolento. Il PG ha chiesto l'annullamento ritenendo che sarebbe stata contestabile e applicabile una diversa aggravante tra quelle del n. 7 dell'art. 625 c.p., che, dopo il d.lgs. n. 150/2022, riconnette la procedibilità d'ufficio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato in quanto infondato. La Corte ha ritenuto che nel capo di imputazione fosse espressamente contestata solo l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede (procedibile a querela) e che non vi sia stata, nel corso del processo, alcuna modifica dell'imputazione verso le altre ipotesi aggravanti previste dall'art. 625 n.7 c.p. Pertanto non è possibile, in questa sede, far emergere o ritenere applicabile un'altra aggravante che non sia stata adeguatamente contestata, senza violare il principio di corrispondenza tra accusa e sentenza e senza il rispetto delle forme previste dagli artt. 516 e ss. c.p.p.; il ricorso è quindi respinto e la pronuncia impugnata resta efficace.
Norme richiamate
art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.
L'articolo elenca più ipotesi aggravanti relative al furto; la Corte sottolinea che le diverse ipotesi sono distinte e che, se nel capo di imputazione è espressamente indicata una sola di esse, non è possibile fare affidamento in sentenza su un'altra ipotesi non contestata, salvo formale modificazione dell'imputazione.
La modifica normativa ha inciso sul regime di procedibilità di talune fattispecie (richiamata in relazione all'art. 624/624 c.p.), rendendo alcune aggravanti idonee a radicare la procedibilità d'ufficio; la Corte però osserva che l'effetto della novella non può essere sfruttato in assenza di una specifica e tempestiva contestazione di quella aggravante.
Richiamato in ordine al regime di procedibilità: la Corte evidenzia che l'aggravante effettivamente contestata (esposizione a pubblica fede) non è più idonea, alla luce delle modifiche, a radicare di per sé la procedibilità d'ufficio se non è quella specificatamente contestata o adeguatamente modificata in istruttoria.
artt. 516 e ss. cod. proc. pen.
Queste norme disciplinano la forma e le modalità della contestazione e della possibile modifica dell'imputazione; la Corte ricorda che per imputare un fatto diverso o un'aggravante ulteriore è richiesta l'osservanza delle forme previste per garantire il contraddittorio con l'imputato.
Prevede la nullità per violazioni procedurali; la Corte avverte che il mancato rispetto delle forme di contestazione/modifica dell'imputazione può comportare nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra accusa e decisione.
Massime di principio
- Le aggravanti che mutano il regime di procedibilità (querela vs procedibilità d'ufficio) devono essere espressamente contestate nell'imputazione o formalmente aggiunte nel corso del processo rispettando le norme sugli atti di accusa; altrimenti non possono legittimare la procedibilità d'ufficio.
- Il principio di corrispondenza fra accusa e sentenza impedisce al giudice di fondare la condanna o la diversa qualificazione giuridica su circostanze aggravanti non previamente contestate, a tutela del diritto di difesa.
- Il pubblico ministero, specie dopo modifiche normative rilevanti (es. d.lgs. n.150/2022), deve indicare chiaramente nell'imputazione le aggravanti che intende valorizzare per evitare il rischio di estinzione della procedibilità per mancanza di querela.
- La difesa può opporsi efficacemente all'esercizio dell'azione penale quando l'aggravante su cui si intende fondare la procedibilità non è mai stata contestata, richiamando le nullità e il vizio di eccesso di previsione accusatoria.
- In sede di impugnazione/cassazione non è ammessa una 'riprospettazione' generica di aggravanti alternative non contestate: eventuali riconsiderazioni devono emergere dal corretto svolgimento del contraddittorio e dalle formali modifiche dell'imputazione.
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