Ordinanza n. 307/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, depositata il 13.02.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro
Esito
La controversia
La parte privata ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro. Il TAR ha rilevato d'ufficio un vizio della procura alle liti: la procura, rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e trasmessa in copia informatica insieme al ricorso, non indicava l'oggetto del ricorso, le parti contendenti né altri elementi idonei a identificare la controversia. La questione ha riguardato l'idoneità della procura speciale richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.; l'effetto dell'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021; la possibilità di considerare valida una procura generica formalmente apposta in calce; la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.; e la concessione dell'errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la procura inidonea perché, essendo redatta su foglio separato e non incorporata materialmente al ricorso, era priva degli elementi identificativi della controversia. La previsione tecnica secondo cui la procura depositata telematicamente insieme all'atto si considera apposta in calce rileva per la certificazione dell'autografia della sottoscrizione da parte del difensore, ma non esonera dall'indicazione del contenuto minimo necessario a dimostrare la volontà del mandante di conferire il potere rappresentativo per quella specifica lite. Il Collegio ha escluso la rinnovabilità della procura, in quanto la sua esistenza costituisce requisito di ammissibilità del ricorso da possedere al momento della proposizione, richiamando il principio espresso dall'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025. Tuttavia, ha ritenuto sussistenti obiettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale anteriori a tale pronuncia, anche per la formulazione delle regole tecniche e per l'assenza di orientamenti univoci. Ha quindi concesso l'errore scusabile e assegnato alla parte un termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare una procura idonea, recante l'esaustiva indicazione degli elementi identificativi del giudizio. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 giugno 2026. Il giudizio non è stato definito nel merito.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura speciale è requisito del ricorso e deve consentire l'individuazione della controversia, delle parti e dell'autorità giudiziaria adita.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola tecnica adatta la nozione di procura apposta in calce al processo telematico e consente al difensore di certificare l'autografia, ma non elimina l'esigenza di un contenuto identificativo della specifica lite.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina amministrativa che qualifica la procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso.
La disciplina della regolarizzazione della procura non è stata ritenuta applicabile per rinnovare una procura mancante o inidonea ab origine, poiché il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
Il beneficio può essere concesso eccezionalmente in presenza di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; nella fattispecie è stato riconosciuto per l'incertezza esistente prima del chiarimento dell'Adunanza Plenaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Adunanza Plenaria, 2 ottobre 2025, n. 11
Richiamata per il principio secondo cui l'esistenza della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso, deve sussistere al momento della proposizione e non è suscettibile di rinnovazione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo telematico, una procura rilasciata su foglio separato e depositata in copia informatica insieme al ricorso si considera formalmente apposta in calce ai fini della certificazione dell'autografia, ma deve comunque contenere elementi sufficienti a identificare la specifica controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita.
- La relazione telematica o il deposito congiunto di una procura analogica e di un ricorso nativo digitale non equivale all'incorporazione materiale dei documenti propria della procura apposta in calce o a margine al ricorso cartaceo; pertanto, la genericità della procura non può essere colmata mediante il solo collegamento documentale telematico.
- La procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve esistere validamente al momento della proposizione del giudizio; il suo difetto non è normalmente sanabile mediante rinnovazione successiva ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.
- L'errore scusabile può essere riconosciuto, in via eccezionale, quando al momento della proposizione del ricorso sussistano obiettive ragioni di incertezza normativa o giurisprudenziale sulla validità della procura, purché l'errore non sia imputabile alla parte e il rimedio sia compatibile con la parità delle parti.
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