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Ordinanza

Ordinanza n. 181/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione di inefficacia della SCIA relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 999,69 kWp, nonché nota comunale di richiesta del nulla osta all'Autorità di Bacino

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la comunicazione comunale di inefficacia della SCIA presentata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, di potenza pari a 999,69 kWp. È stata inoltre impugnata la nota con cui il Comune aveva richiesto all'Autorità di Bacino il nulla osta di competenza, insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenziali. La ricorrente ha chiesto anche l'accertamento del consolidamento degli effetti della SCIA del 6 novembre 2025, ovvero della formazione di un provvedimento amministrativo tacito per decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare, nella fase cautelare, l'assenza di sufficienti profili di fumus boni iuris.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che il ricorso non apparisse assistito da sufficienti profili di fumus boni iuris. Ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che il pregiudizio dedotto, connesso all'attività imprenditoriale della ricorrente, aveva natura esclusivamente economica ed era pertanto adeguatamente ristorabile mediante equivalente monetario. Il Collegio ha compensato integralmente le spese della fase cautelare, ha fissato la pubblica udienza del 23 settembre 2026 per la trattazione del merito e ha disposto la prosecuzione del giudizio senza definire la controversia principale.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il TAR ha ritenuto insussistenti entrambi i requisiti.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo può respingere la domanda quando, anche all'esito di una cognizione sommaria, il ricorso non presenti sufficienti profili di fumus boni iuris.
  • Il pregiudizio derivante dall'impossibilità o dalla limitazione dell'esercizio di un'attività imprenditoriale, se avente esclusivamente natura economica e suscettibile di ristoro per equivalente monetario, non integra di regola il periculum in mora necessario per la concessione della tutela cautelare.
  • La fissazione dell'udienza pubblica di merito contestualmente al rigetto della domanda cautelare non comporta una decisione sulla legittimità degli atti impugnati, che resta riservata alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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