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Sentenza

Sentenza n. 15835/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento 1) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Consolato Generale d'Italia in Istanbul, notificato il 01.12.2025 con il quale si comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto per lavoro autonomo; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.

Giustizia amministrativa202600971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Consolato Generale d’Italia a Istanbul del visto per lavoro autonomo, fondato sull’insufficiente dimostrazione del reddito, sull’inidoneità della documentazione relativa all’alloggio e sulla mancata coerenza tra l’attività svolta in Turchia e quella della società italiana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino turco e presidente del consiglio di amministrazione, con una partecipazione di due terzi, di una società italiana costituita nel 2021, aveva chiesto un visto per lavoro autonomo ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 286/1998. Con un unico motivo articolato ha dedotto la violazione degli artt. 4 e 26 d.lgs. 286/1998, degli artt. 6-bis, 39 e 40 d.P.R. 394/1999, dell’art. 7 dell’Allegato A al d.m. 850/2011 e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione. Ha sostenuto di avere dimostrato il requisito reddituale mediante la dichiarazione della società italiana che attestava un compenso superiore alla soglia prevista per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, e ha prodotto documentazione sulla situazione economica e patrimoniale di una società turca di cui è socio e amministratore. Ha contestato inoltre il rilievo sull’alloggio, affermando di aver depositato la dichiarazione della proprietaria circa la disponibilità gratuita dell’immobile, e quello sulla mancata corrispondenza tra le attività, sostenendo che la normativa non richiede che l’attività svolta nel Paese d’origine coincida con quella della società italiana.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene il punto 7.2 dell’Allegato A al d.m. 850/2011 consenta di dimostrare il reddito minimo con la dichiarazione societaria attestante il compenso, tale modalità non impedisca al consolato di verificarne l’attendibilità e la concreta capacità della società italiana di pagarlo. La verifica è particolarmente rilevante quando il richiedente è anche il legale rappresentante della società che rilascia la dichiarazione. Nel caso concreto, il modesto utile del 2023 e la perdita del 2024, risultanti dai bilanci, costituivano elementi oggettivi idonei a fondare il dubbio sulla capacità della società di corrispondere il compenso dichiarato; la valutazione consolare non è stata quindi ritenuta irragionevole né basata su elementi ipotetici. La situazione economica della società turca non era pertinente, poiché il soggetto tenuto a corrispondere il compenso era la società italiana, e le disponibilità della società estera non potevano essere automaticamente imputate al ricorrente come reddito personale, data l’autonomia patrimoniale societaria. Accertata la legittimità della ragione reddituale, autonomamente sufficiente a sostenere il diniego, il TAR ha dichiarato inammissibili per carenza d’interesse le censure relative all’alloggio e alla coerenza delle attività, senza esaminarle nel merito. Spese integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie e delle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, il visto per lavoro autonomo può essere rilasciato al cittadino straniero che intenda accedere a cariche societarie in società operanti nel territorio nazionale.

    Il visto per lavoro autonomo può essere richiesto anche dallo straniero che intenda assumere una carica societaria in una società operante in Italia.

  • punto 7.2 dell’Allegato A al decreto interministeriale 850/2011

    Tale previsione non preclude, tuttavia, all'autorità consolare di verificare l'effettiva attendibilità di quanto dichiarato e, in particolare, la concreta capacità economica della società di corrispondere il compenso indicato.

    La dichiarazione societaria sul compenso superiore alla soglia richiesta costituisce una modalità di prova del requisito reddituale, ma non vincola l’autorità consolare, che può verificarne l’attendibilità e accertare la concreta capacità della società di pagarlo. La valutazione prognostica è legittima se fondata su elementi oggettivi acquisiti al procedimento.

  • art. 3 l. 241/1990

    In sintesi, il ricorrente sostiene di aver pienamente soddisfatto i requisiti previsti dalla normativa per il rilascio del visto in questione.

    La disposizione è menzionata tra le norme invocate dal ricorrente, ma la sentenza non ne formula né applica una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio del visto per lavoro autonomo fondato sull’assunzione di una carica societaria, la dichiarazione della società che attesta un compenso superiore al minimo reddituale richiesto è una modalità di dimostrazione del requisito, ma non esclude il potere dell’autorità consolare di verificarne l’attendibilità e la concreta capacità economica della società di corrispondere gli emolumenti. Sono ammissibili valutazioni prognostiche, purché basate su elementi oggettivi risultanti dalla documentazione acquisita al procedimento.
  • La capacità di corrispondere il compenso dichiarato va verificata con riferimento alla società che ne è debitrice. Le risorse di una diversa società, anche se il richiedente ne è socio o amministratore, non sono rilevanti per dimostrare la capacità della società italiana e non possono essere automaticamente imputate al richiedente come reddito personale, in ragione dell’autonomia patrimoniale societaria.
  • Quando un provvedimento è fondato su più ragioni autonome, ciascuna sufficiente a sostenerne il dispositivo, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a mantenerlo fermo; in tale ipotesi le censure rivolte contro le altre ragioni sono inammissibili per carenza d’interesse.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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