Cassazione Penale, Ordinanza n. 06618/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, confermando quindi le condanne già pronunciate in appello nei limiti rilevanti. Ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila complessivi in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Quattro imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato, per quanto qui rileva, la condanna di uno di essi per il reato di cui all'art. 6-bis l. n. 401/1989 aggravato ex art. 61 n. 2 c.p., e di tre di essi per il reato di rissa aggravata ex artt. 61 n. 1, 110, 112 n. 1 e 588, comma 2, c.p. Il primo ricorrente ha dedotto contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza l'assenza di prova sufficiente del proprio contributo. Gli altri tre ricorrenti hanno censurato: 1) la mancata applicazione della scriminante della legittima difesa ex art. 52 c.p., anche con riflessi sul capo relativo all'art. 6-bis l. n. 401/1989; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) l'omessa motivazione sull'esclusione del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p. in favore di uno di essi. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la motivazione di appello, integrativa di quella di primo grado, era congrua e fondata sulla lettura dei video acquisiti, dai quali emergeva la presenza del ricorrente nel gruppo e l'uso di un'asta contro gli avversari in modo da porre in concreto pericolo per le persone. Quanto alla legittima difesa, i motivi sono stati reputati mere doglianze in fatto, non idonee a sostenere una critica di legittimità; il motivo sull'art. 131-bis è stato ritenuto inedito perché non devoluto con specificità in appello, oltre che generico e di fatto; il motivo sulla non menzione è stato dichiarato inammissibile perché la relativa doglianza in appello era del tutto generica, e tale inammissibilità è stata rilevata in cassazione.
Norme richiamate
richiamato come aggravante per il capo relativo al secondo reato contestato e confermato in appello
art. 6-bis legge n. 401 del 1989
norma incriminatrice del capo 2, per la quale è stata confermata la condanna
artt. 61, n. 1, 110, 112, n. 1 e 588, comma 2 c.p.
norme poste a base della condanna per rissa aggravata contestata nel capo 1
scriminante invocata dai ricorrenti, ritenuta non dedotta in modo ammissibile perché le censure erano meramente fattuali
causa di non punibilità invocata per particolare tenuità del fatto, ritenuta questione nuova e non dedotta specificamente in appello
norma sul beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, la cui esclusione non era stata censurata in appello con specificità
richiamato per affermare il limite alla deducibilità in cassazione di questioni non devolute in appello
richiamato per rilevare in cassazione l'inammissibilità già presente dell'atto di appello sul punto della non menzione
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata a fondamento della condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità colpevole
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
citata per il principio secondo cui censure meramente in fatto non integrano un valido motivo di legittimità
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
citata sul medesimo principio di inammissibilità delle doglianze di fatto
Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì
citata per il principio di novità della questione non devoluta in appello
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini
citata a sostegno del limite di deducibilità in cassazione delle questioni non proposte prima e del richiamo all'art. 606, comma 3, c.p.p.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
citata per la nozione di colpa ai fini della sanzione ex art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità evidente
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o della prova, specie quando la motivazione di merito sia congrua e logicamente coerente e risulti supportata da evidenze specifiche, come l'analisi di filmati.
- La Corte di cassazione può integrare la motivazione della sentenza di primo grado con quella della sentenza di appello, purché quest'ultima sia completa e immune da vizi logici.
- La deduzione della legittima difesa in cassazione non può tradursi in una diversa lettura del materiale probatorio, ma richiede una critica giuridica specifica alla motivazione di merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta con specificità al giudice di appello, salvo che sia rilevabile d'ufficio nei limiti consentiti dalla legge.
- Le censure sull'omessa concessione di benefici di pena, come la non menzione, devono essere specificamente articolate nell'atto di appello; in difetto, l'inammissibilità dell'appello sul punto può essere rilevata anche in sede di legittimità.
- L'inammissibilità manifesta del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove siano ravvisabili profili di colpa nell'impugnazione.
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