Sentenza n. 5656/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 12828/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato tardivo il ricorso contro la determinazione regionale di approvazione delle tariffe a consuntivo per il conferimento dei rifiuti e aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa alla pretesa creditoria del gestore
Esito
Favorevole al resistente (regione e gestore impianto)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva impugnato la determinazione regionale che, per gli anni 2014-2020, aveva approvato le tariffe a consuntivo per l'accesso all'impianto di trattamento dei rifiuti gestito dalla società appellata, chiedendo anche l'accertamento dell'infondatezza del conguaglio richiesto dal gestore e il risarcimento del danno da ritardo. Il TAR aveva dichiarato irricevibile l'impugnazione per tardività, ritenendo che il termine decorresse dalla pubblicazione dell'atto nel Bollettino ufficiale regionale, e aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda relativa al credito del gestore. In appello il Comune ha sostenuto che la pubblicazione non fosse sufficiente a determinare la piena conoscenza dell'atto, poiché esso era direttamente lesivo nei suoi confronti e non gli era stato notificato individualmente; che la lesività fosse sorta soltanto con la successiva richiesta di pagamento; che l'atto regionale non avesse natura autoritativa e definitiva; che la disciplina contabile degli enti locali, in particolare l'art. 183 TUEL, impedisse di ritenere immediatamente determinabile l'obbligazione; nonché che fossero stati violati partecipazione procedimentale, obblighi di motivazione e istruttoria, legittimo affidamento e buon andamento. Sono state inoltre contestate la retroattività e tardività della revisione tariffaria, la legittimità del conguaglio e l'istruttoria svolta dalla Regione.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la determinazione regionale avesse portata tariffaria generale, incidendo su una pluralità ampia e non puntualmente individuata di conferitori, sicché la pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale costituiva forma idonea di conoscenza legale. Non era necessaria la notificazione individuale ai singoli Comuni, anche ai sensi dell'art. 8, comma 3, l. 241/1990, considerato l'elevato e variabile numero dei soggetti interessati. Il termine di sessanta giorni decorreva quindi dal 24 ottobre 2023 e il ricorso notificato il 20 maggio 2024 era tardivo. La disciplina contabile dell'art. 183 TUEL riguarda la gestione interna della spesa e non incide né sulla validità o efficacia dell'atto tariffario né sulla decorrenza del termine d'impugnazione. Inoltre, il differenziale tariffario era ricostruibile mediante operazioni aritmetiche sulla base dei dati disponibili al Comune. Il Collegio ha comunque esaminato le censure di merito, ritenendole infondate: non sussisteva violazione delle garanzie partecipative, trattandosi di atto tariffario generale e risultando pubblicizzato l'avvio del procedimento; il conguaglio era fisiologico e previsto dal sistema regionale, nonché dai rapporti contrattuali; l'assenza di un termine decadenziale per la revisione a consuntivo rendeva ordinatori gli eventuali termini procedimentali; l'istruttoria era adeguata, essendo stata svolta anche tramite una società di revisione e documentata da una relazione tecnica. È stata confermata anche la declaratoria di difetto di giurisdizione sulla domanda relativa alla sussistenza e misura del credito vantato dal gestore, trattandosi di diritto soggettivo inerente al rapporto patrimoniale tra gestore e Comune, devoluto al giudice ordinario. La domanda risarcitoria è stata respinta perché mancava l'illegittimità dell'atto o della condotta amministrativa. Il Comune è stato condannato alle spese del grado, liquidate in complessivi 8.000 euro oltre accessori, in favore della Regione e della società.
Norme richiamate
La norma demanda ai provvedimenti autorizzatori la determinazione delle tariffe dovute dai Comuni utenti degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
D.G.R. Lazio n. 516/2008
Ha recepito i criteri per la determinazione della tariffa di accesso agli impianti, articolata in una fase preventiva e in una fase di verifica a consuntivo.
Consente il ricorso a forme di pubblicità diverse dalla comunicazione personale quando il numero dei destinatari o la loro individuazione rendano la comunicazione individuale particolarmente gravosa.
Esclude l'applicazione delle garanzie partecipative ordinarie ai procedimenti diretti all'emanazione di atti amministrativi generali, quale è stata ritenuta la determinazione tariffaria in esame.
L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo.
La disciplina dell'impegno di spesa regola le modalità interne di gestione e copertura finanziaria dell'ente locale, ma non incide sulla validità, efficacia o immediata impugnabilità dell'atto amministrativo tariffario.
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza breve.
Massime di principio
- La pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione di un provvedimento tariffario avente portata generale o rivolto a una pluralità ampia e variabile di soggetti, anche quando l'atto incida economicamente su singoli enti individuabili, purché questi non siano puntualmente individuati quali destinatari nel provvedimento.
- Quando la comunicazione individuale a tutti i potenziali destinatari risulti particolarmente gravosa per il loro numero o per la loro variabilità, l'amministrazione può adempiere agli obblighi di conoscenza mediante forme di pubblicità idonee, ai sensi dell'art. 8, comma 3, l. 241/1990.
- La disciplina contabile interna degli enti locali, compresa quella sull'assunzione dell'impegno di spesa, non modifica la decorrenza del termine decadenziale per impugnare un provvedimento amministrativo e non condiziona la validità o l'efficacia della determinazione tariffaria.
- La determinazione a consuntivo di una tariffa, prevista da un sistema regolatorio che contempla una fase preventiva e una successiva verifica dei costi effettivi, non costituisce retroattività illegittima: il conguaglio è fisiologico quando sia previsto dalla disciplina applicabile e dai rapporti tra le parti.
- In assenza di una specifica previsione decadenziale, il termine per la definizione della revisione tariffaria a consuntivo ha natura ordinatoria e il suo decorso non determina la decadenza del gestore dal diritto alla corretta determinazione della tariffa.
- Le controversie sulla sussistenza, quantificazione ed esigibilità del credito richiesto dal gestore al singolo conferitore appartengono alla giurisdizione ordinaria, perché riguardano il rapporto patrimoniale o contrattuale tra le parti; resta distinto il sindacato amministrativo sulla legittimità della determinazione tariffaria regionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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