Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06044/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

Il Comune aveva notificato avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e omesso versamento dell'ICI per gli anni 2009-2011, relativi a due aree fabbricabili e sei fabbricati. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del Comune, ritenendo che si trattasse di attività agraria a titolo principale ed esclusivo e che la visura camerale fosse sufficiente a dimostrare i requisiti per l'agevolazione/esenzione. In cassazione il Comune ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 9 d.l. 557/1993, 23, comma 1-bis, d.l. 207/2008 e 2 d.lgs. 504/1992, sostenendo che, ai fini dell'esenzione ICI dei fabbricati rurali, è decisivo il dato catastale con attribuzione della categoria A/6 o D/10, senza ulteriori indagini sulla concreta strumentalità all'attività agricola. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 9 d.lgs. 504/1992 e dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 446/1997 in relazione alle aree fabbricabili; tuttavia, nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. il Comune ha dichiarato sostanziale acquiescenza rispetto al tema delle aree, con conseguente rinuncia al motivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo del Comune secondo cui la CTR aveva omesso di verificare il dato catastale dei fabbricati e si era invece basata sulla sola natura agraria dell'attività svolta e sulla relazione strumentale tra attività e beni. Ha rilevato che, in materia di ruralità dei fabbricati ai fini ICI, è decisiva la classificazione catastale e che, se l'immobile è iscritto in una categoria diversa da A/6 o D/10, resta assoggettato a imposta salvo autonoma impugnazione del classamento. Il secondo motivo non è stato esaminato perché il Comune vi ha rinunciato in memoria, dichiarando acquiescenza sul punto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al primo motivo con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini dell'esenzione ICI dei fabbricati rurali, il criterio decisivo è la classificazione catastale dell'immobile: la ruralità rileva in quanto si traduce nell'attribuzione della categoria A/6 per le abitazioni o D/10 per gli immobili strumentali.
  • Se il fabbricato è iscritto in una categoria catastale diversa da quelle rurali, il contribuente che invochi l'esenzione deve impugnare l'atto di classamento; in difetto, l'immobile resta assoggettato a ICI.
  • Parimenti, se l'amministrazione intende contestare la ruralità formalmente riconosciuta in catasto, deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale rurale.
  • La concreta strumentalità del bene all'attività agricola, da sola, non basta a escludere l'imposizione quando non sia accompagnata dalla corrispondente classificazione catastale.
  • La rinuncia espressa a un motivo di ricorso in memoria comporta la sua definitiva mancata delibazione da parte della Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.