Cassazione Civile, Ordinanza n. 06044/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
Il Comune aveva notificato avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e omesso versamento dell'ICI per gli anni 2009-2011, relativi a due aree fabbricabili e sei fabbricati. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del Comune, ritenendo che si trattasse di attività agraria a titolo principale ed esclusivo e che la visura camerale fosse sufficiente a dimostrare i requisiti per l'agevolazione/esenzione. In cassazione il Comune ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 9 d.l. 557/1993, 23, comma 1-bis, d.l. 207/2008 e 2 d.lgs. 504/1992, sostenendo che, ai fini dell'esenzione ICI dei fabbricati rurali, è decisivo il dato catastale con attribuzione della categoria A/6 o D/10, senza ulteriori indagini sulla concreta strumentalità all'attività agricola. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 9 d.lgs. 504/1992 e dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 446/1997 in relazione alle aree fabbricabili; tuttavia, nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. il Comune ha dichiarato sostanziale acquiescenza rispetto al tema delle aree, con conseguente rinuncia al motivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo del Comune secondo cui la CTR aveva omesso di verificare il dato catastale dei fabbricati e si era invece basata sulla sola natura agraria dell'attività svolta e sulla relazione strumentale tra attività e beni. Ha rilevato che, in materia di ruralità dei fabbricati ai fini ICI, è decisiva la classificazione catastale e che, se l'immobile è iscritto in una categoria diversa da A/6 o D/10, resta assoggettato a imposta salvo autonoma impugnazione del classamento. Il secondo motivo non è stato esaminato perché il Comune vi ha rinunciato in memoria, dichiarando acquiescenza sul punto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al primo motivo con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro di censura per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 9 d.l. 30 dicembre 1993, n. 557
La ruralità dei fabbricati ai fini dell'esenzione ICI si collega ai requisiti previsti da questa disposizione, ma la Corte ribadisce che la rilevanza esonerativa opera attraverso la classificazione catastale conseguente.
Norma di conversione del d.l. 557/1993 richiamata per il regime dei fabbricati rurali.
art. 23, comma 1-bis, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207
Conferma che il fabbricato iscritto come rurale in catasto non è soggetto a ICI; il dato catastale è decisivo.
Norma di conversione del d.l. 207/2008 richiamata per il regime esonerativo ICI.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L'esclusione da ICI si collega ai fabbricati ruralmente classificati; in mancanza di tale classificazione, l'immobile resta imponibile.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato dal Comune nel secondo motivo in tema di aree fabbricabili.
art. 58, comma 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato dal Comune nel secondo motivo in tema di qualificazione delle aree fabbricabili.
La memoria depositata ai sensi di questa norma è stata utilizzata per dichiarare acquiescenza e rinuncia al secondo motivo.
La Corte richiama la possibilità di rinviare per relationem ai precedenti consolidati senza ripetere integralmente gli argomenti.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione ICI dei fabbricati rurali, il criterio decisivo è la classificazione catastale dell'immobile: la ruralità rileva in quanto si traduce nell'attribuzione della categoria A/6 per le abitazioni o D/10 per gli immobili strumentali.
- Se il fabbricato è iscritto in una categoria catastale diversa da quelle rurali, il contribuente che invochi l'esenzione deve impugnare l'atto di classamento; in difetto, l'immobile resta assoggettato a ICI.
- Parimenti, se l'amministrazione intende contestare la ruralità formalmente riconosciuta in catasto, deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale rurale.
- La concreta strumentalità del bene all'attività agricola, da sola, non basta a escludere l'imposizione quando non sia accompagnata dalla corrispondente classificazione catastale.
- La rinuncia espressa a un motivo di ricorso in memoria comporta la sua definitiva mancata delibazione da parte della Corte.
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