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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26535/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado all'esito di giudizio direttissimo. L'imputato era stato ritenuto responsabile della detenzione di 186,55 grammi di cocaina e 532,75 grammi di marijuana, nonché di fatti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Con il primo motivo si deduceva vizio di motivazione per la mancata prova della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, sostenendo che il materiale fosse per uso personale e richiamando una certificazione SerD relativa a disturbo da uso di cocaina. Con il secondo motivo si censurava un punto non devoluto in appello, dedotto per la prima volta in cassazione. Con il terzo motivo si contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione alle lesioni, mentre con il quarto e quinto motivo si contestava il trattamento sanzionatorio e l'aumento per la continuazione, lamentando in sostanza una motivazione insufficiente sulla pena finale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato o reiterativo il primo motivo, valorizzando la motivazione della Corte territoriale sul rilevante quantitativo e sulla duplice tipologia della droga detenuta, incompatibili con l'uso personale. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché introduceva per la prima volta in cassazione una questione non dedotta in appello. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché meramente ripetitivo e comunque corretto il diniego della particolare tenuità del fatto alla luce della gravità concreta della condotta, consistente in ripetuti speronamenti di autovetture di servizio e lesioni a cinque operanti. Ha ritenuto infondati o comunque inammissibili i motivi sul trattamento sanzionatorio, rilevando che la pena era stata determinata partendo dal minimo edittale del reato più grave, con attenuanti generiche e congrui aumenti per la continuazione. All'inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    comma 5; comma 4; comma 1

    La Corte considera decisivo il quantitativo e la tipologia della sostanza detenuta per escludere la destinazione a uso personale e confermare la rilevanza penale della condotta in materia di stupefacenti.

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come uno dei reati in continuazione, connotato dalla condotta di resistenza durante la fuga dall'intervento degli operanti.

  • art. 582 c.p.

    Richiamato come uno dei reati in continuazione, in relazione alle lesioni arrecate a cinque operanti.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato sia per la continuazione tra i reati sia per la necessità di motivare gli aumenti di pena per ciascun reato satellite, evitando un surrettizio cumulo materiale.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno o del pericolo e, dopo la riforma del 2022, anche della condotta successiva al reato.

  • art. 133 c.p.

    È il parametro generale per la valutazione della gravità del fatto e per la commisurazione della pena; il controllo di legittimità è limitato alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni che non siano state previamente devolute al giudice di appello; il motivo che introduca per la prima volta un tema nuovo è inammissibile.
  • Per escludere la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente non basta richiamare in astratto un uso personale o una presa in carico terapeutica, quando il quantitativo, la pluralità delle sostanze e le modalità di detenzione risultino incompatibili con il consumo individuale.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva e concreta della vicenda; il diniego è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica che valorizzi la gravità della condotta e l'entità dell'offesa.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è tanto più intensa quanto più la pena si discosta dal minimo edittale; se la pena è prossima al minimo, il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. può essere sufficiente.
  • Nel reato continuato il giudice deve individuare la pena base e motivare gli aumenti per i singoli reati satelliti in modo da rendere verificabile il rispetto della proporzione e dei limiti di legge, evitando cumuli materiali surrettizi.
  • La censura sulla pena è inammissibile quando sia meramente generica o si limiti a riproporre senza specificità questioni già vagliate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioLesioni stradaliResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiReati stradaliProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneParticolare tenuità del fatto

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