Cassazione Civile, Ordinanza n. 30488/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per contributi previdenziali asseritamente omessi per le annualità 2015, 2016 e 2017. La società aveva proposto opposizione sostenendo che l'attività svolta dai propri dipendenti dovesse essere qualificata come agricola ai fini previdenziali, con conseguente applicazione del relativo regime contributivo. In appello la domanda era stata respinta: la Corte territoriale aveva ritenuto che l'attività consistente nel taglio di alberi di bosco finalizzato alla rivendita a terzi fosse estranea all'attività agricola e riconducibile al settore terziario, confermando quindi la riclassificazione operata dall'ente previdenziale. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 6 l. n. 92/1979, assumendo che i lavoratori dovessero essere considerati agricoli perché impiegati in lavori e servizi di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, di imboschimento e di creazione/sistemazione/manutenzione del verde; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., lamentando il mancato ingresso della prova testimoniale che, a suo dire, avrebbe dimostrato la natura agricola delle lavorazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto specificamente il contratto di appalto su cui fondava la censura, e comunque il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato sia la non riconducibilità dell'appalto alle attività della norma invocata sia l'accertamento, autonomo e decisivo, che l'attività prevalente della società era il taglio di alberi per rivendita a terzi, dunque attività di servizi e non agricola. Sul secondo motivo ha osservato che la Corte territoriale aveva ritenuto superflua la prova testimoniale perché il materiale istruttorio aveva già consentito di accertare l'estraneità dell'attività al settore agricolo; il motivo non denunciava un omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., ma si limitava a riprodurre i capitoli di prova senza indicare uno specifico fatto storico trascurato e idoneo a sovvertire l'accertamento di prevalenza dell'attività terziaria. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, in applicazione del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 l. n. 92/1979
perché un'impresa non agricola possa far considerare agricoli i dipendenti, le attività di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, di imboschimento e di manutenzione del verde devono rientrare nelle ipotesi legali e risultare finalizzate all'aumento del valore della produzione agricola; nel caso concreto tale requisito è stato escluso.
richiamato dalla ricorrente per sostenere un errato riparto o governo dell'onere probatorio, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata specifica censura della ratio decidendi.
invocato per contestare il mancato ingresso delle prove testimoniali, senza però articolare un vero vizio di omesso esame di fatto decisivo.
invocato unitamente all'art. 115 c.p.c. per censurare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte ha precisato che, di fronte a una valutazione in fatto sulla superfluità della prova testimoniale, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre un omesso esame di un fatto decisivo; ciò non è avvenuto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che censuri la qualificazione giuridica di un'attività ai fini contributivi deve confrontarsi puntualmente con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; la mancata confutazione anche di una sola di esse determina l'inammissibilità della censura.
- La deduzione di violazione di legge in presenza di un accertamento di fatto della corte di merito non può risolversi in una critica generica alla ricostruzione istruttoria, ma deve indicare con precisione il contenuto degli atti o dei contratti su cui si fonda e spiegare perché essi rientrino nella fattispecie normativa invocata.
- Quando il giudice di merito ritenga superflua una prova testimoniale perché il fatto storico rilevante è già stato accertato, la censura in cassazione deve articolarsi come omesso esame di un fatto decisivo, non come mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
- Ai fini dell'inquadramento previdenziale in agricoltura di lavorazioni svolte da un'impresa non agricola, non basta la materiale esecuzione di attività su beni forestali o verdi: occorre che l'attività rientri nelle ipotesi legali e presenti la finalizzazione richiesta dalla norma, secondo la lettura offerta dal giudice di merito e non specificamente scalfita in cassazione.
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