Cassazione Civile, Ordinanza n. 30474/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per omesso versamento di contributi, contestato da una società che aveva impugnato il recupero sostenendo, da un lato, che l’imponibile contributivo era stato denunciato erroneamente per l’assunzione di lavoratori part-time in quota superiore a quella prevista dal CCNL di settore e, dall’altro, che il recupero di sgravi contributivi fruiti fosse illegittimo. La Corte d’appello aveva accolto solo in parte l’opposizione, ricalcolando i contributi dovuti per il profilo dei part-time oltre quota e annullando per il resto l’avviso. L’INPS ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della Corte d’appello su uno dei motivi di appello, relativo al mancato diritto della società a fruire degli sgravi contributivi; con il secondo, in via subordinata, deduce violazione dell’art. 8, comma 9, l. n. 407/1990, sostenendo l’erroneità della decisione nella parte in cui avrebbe escluso il recupero degli sgravi fruiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che dalla sentenza impugnata emergeva la considerazione soltanto di due ragioni di appello, mentre la terza censura, concernente la legittimità degli sgravi contributivi, era stata completamente omessa senza alcuna motivazione. Di conseguenza ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, affinché esamini il motivo di appello non trattato. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Il rinvio è stato disposto senza vincolo di diversa composizione del giudice di merito.
Norme richiamate
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutti i motivi di domanda o di impugnazione devoluti, essendo censurabile in cassazione l’omissione di pronuncia su una specifica doglianza ritualmente proposta.
art. 8, comma 9, l. n. 407/1990
La norma è richiamata dal ricorrente come base della pretesa al recupero degli sgravi contributivi; il relativo esame è stato però assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Integra vizio di omessa pronuncia la sentenza d’appello che, pur essendo devoluta una specifica censura, ometta totalmente di esaminarla e di motivare sul relativo punto.
- Ai fini del sindacato di cassazione, il motivo che indichi in modo puntuale il contenuto della doglianza non esaminata è autosufficiente quando consenta di verificare l’effettiva devoluzione della questione al giudice di merito.
- Quando il ricorso per cassazione viene accolto per omessa pronuncia su un motivo di appello, la decisione deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché provveda all’esame della questione non trattata; gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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