Cassazione Penale, Ordinanza n. 21628/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per furto, con pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.213,00 di multa.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la decisione del Tribunale per il reato di furto, condannandolo alla pena di mesi 8 di reclusione e a euro 1.213,00 di multa. Il ricorso deduceva il difetto della condizione di procedibilità, sostenendo che mancasse la legittimazione del responsabile dell'esercizio commerciale, persona che aveva subito il furto, a proporre querela. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui, nel furto, la persona offesa non coincide solo con il proprietario o titolare di diritti reali, ma anche con chi abbia il possesso o una relazione di fatto con il bene, ancorché priva di titolo giuridico, sicché anche il responsabile dell'esercizio commerciale era legittimato a querelare.
Norme richiamate
Il furto richiede la lesione non solo della proprietà ma anche del possesso o di una relazione di fatto con la cosa; il soggetto che ne abbia la disponibilità di fatto può essere persona offesa e quindi legittimato a proporre querela.
Non citato.
Il ricorso manifestamente infondato è dichiarato inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di furto, la legittimazione a proporre querela spetta anche a chi abbia la disponibilità di fatto del bene sottratto, pur in assenza di un titolo giuridico formale.
- La persona offesa dal furto non coincide necessariamente con il proprietario o con il titolare di un diritto reale, potendo assumere tale qualifica anche il possessore o il detentore qualificato del bene.
- Il motivo di ricorso che neghi la legittimazione a querelare del soggetto che esercita una relazione di fatto sul bene è manifestamente infondato quando contrasti con il principio di diritto consolidato sulla tutela del possesso nel furto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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