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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30486/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputata era stata condannata in primo grado, con rito abbreviato, e la condanna era stata confermata in appello per accessi abusivi a un servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate relativo alle planimetrie catastali. Le veniva contestato di avere effettuato almeno novanta consultazioni nell'anno 2020 in assenza di delega dei titolari dei diritti reali sugli immobili, delega richiesta dalle regole amministrative del servizio. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse presunto l'inesistenza degli incarichi dalla mancata produzione delle deleghe, invertendo l'onere della prova e ignorando la propria ricostruzione, secondo cui gli accessi sarebbero stati eseguiti nell'ambito di incarichi ricevuti da una società di consulenza e previa autorizzazione dei proprietari; 2) violazione di legge per illegittima inversione dell'onere probatorio e lesione della presunzione di innocenza; 3) violazione dell'art. 615-ter c.p. e delle norme amministrative sul servizio, perché il divieto di accesso non dipenderebbe dalla contestuale trasmissione della delega, ma solo dal suo possesso al momento dell'accesso, sicché l'impossibilità successiva di produrre per iscritto le deleghe non proverebbe l'abusività delle consultazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il terzo motivo e inammissibile il secondo. Ha invece accolto il primo motivo, rilevando che i giudici di merito avevano desunto la responsabilità dalla mancata produzione delle deleghe scritte senza accertare in positivo se le deleghe o gli incarichi esistessero al momento delle consultazioni, anche tramite l'esame dei soggetti interessati. La motivazione è stata considerata manifestamente illogica perché ha finito per fondare la condanna sulla mancata prova contraria da parte dell'imputata, in sostanza invertendo l'onere probatorio, mentre nel giudizio abbreviato resta fermo lo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato per la continuazione contestata nella imputazione

  • art. 615-ter c.p.

    la Corte ritiene che l'accesso sia abusivo quando avvenga in assenza del presupposto giuridico dell'incarico da parte del titolare del diritto reale; non è sufficiente il solo difetto di produzione della delega scritta

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    la violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è rilevante in cassazione solo se si traduce in manifesta illogicità della motivazione

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    anche nel giudizio abbreviato la condanna richiede prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio

  • art. 47477 del 16 settembre 2010 del Direttore dell'Agenzia del territorio

    la consultazione telematica delle planimetrie catastali è consentita solo al professionista abilitato che si dichiari incaricato dal titolare del diritto reale al momento dell'accesso; l'invio immediato della delega non è richiesto, ma deve esistere il presupposto dell'incarico

Massime di principio

  • Nei reati di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, quando l'accesso è riservato ai soli soggetti legittimati da un presupposto giuridico esterno al sistema, la prova dell'abusività non può essere tratta automaticamente dalla sola mancata esibizione di un documento formale se la sua esistenza materiale è controversa.
  • La mancata produzione di una delega o di altra autorizzazione scritta non equivale, da sola, alla prova dell'inesistenza dell'incarico: il giudice deve accertare positivamente se il titolo autorizzativo esistesse al momento dell'accesso, anche mediante la valutazione di ulteriori elementi probatori.
  • Il giudizio abbreviato non attenua lo standard probatorio richiesto per la condanna: anche in tale rito la responsabilità penale deve risultare provata oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio opera come regola di giudizio e metodo di valutazione della prova; in cassazione la sua violazione è deducibile quando si traduce in manifesta illogicità decisiva della motivazione.
  • È viziata da illogicità la motivazione che, pur affermando che l'elemento decisivo è l'esistenza dell'incarico, fondi la condanna sulla sola mancata produzione documentale da parte dell'imputato, ribaltando di fatto l'onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso abusivoImpugnazioniRiti alternativi
RamiReati informaticiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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