Cassazione Penale, Ordinanza n. 10699/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova, disponendo invece la detenzione domiciliare. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di sorveglianza avrebbe fondato il diniego su risultanze relative a un precedente procedimento di sorveglianza risalente a molti anni prima e su circostanze a suo dire non veritiere, non provate o comunque inidonee a giustificare il rigetto della misura più ampia richiesta. In particolare ha contestato il riferimento a condotte di guida senza patente, comportamenti molesti e minacciosi verso il vicinato, abuso di benzodiazepine e alla pendenza di un procedimento per truffa e minaccia commessi nel 2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche, meramente confutative e orientate a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, senza un effettivo confronto con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata. Ha inoltre rilevato che la motivazione del Tribunale non era manifestamente illogica o contraddittoria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La decisione riguarda l'istanza di affidamento in prova e, più in generale, la disciplina delle misure alternative alla detenzione valutate dal tribunale di sorveglianza.
La Corte richiama in termini generali il controllo sulla motivazione, osservando che quella del giudice di merito non era manifestamente illogica o contraddittoria.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le doglianze non si confrontavano con la ratio decidendi e tendevano a una rivalutazione di merito non consentita in cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa a una valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve apprezzare, senza automatismi, la meritevolezza del condannato e l'idoneità della misura a favorire il reinserimento sociale.
- In sede di legittimità non è consentita una mera riproposizione di contestazioni di merito o una richiesta di rivalutazione del materiale fattuale già esaminato dal giudice di sorveglianza.
- Per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; censure generiche o solo confutative sono inammissibili.
- Il giudice di sorveglianza può valorizzare, ai fini del giudizio prognostico sull'affidabilità del condannato, plurimi elementi sintomatici della personalità e della condotta, purché la motivazione sia coerente e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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