Cassazione Civile, Ordinanza n. 07027/2025 del 16/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La curatela fallimentare aveva promosso azione revocatoria fallimentare ex art. 67, secondo comma, l. fall. per recuperare la somma di euro 99.244,21 incassata dalla banca in seguito all’escussione di un pegno costituito a garanzia di crediti bancari, relativi a un affidamento in conto corrente, su polizza stipulata dalla società poi fallita con una compagnia assicurativa. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo il pegno revocabile e provata la scientia decoctionis; la Corte d’appello aveva rigettato l’appello della banca, rilevando da un lato l’inammissibilità, perché nuova, della questione relativa all’applicazione del d.lgs. n. 170/2004 sulle garanzie finanziarie e, dall’altro, comunque la sua irrilevanza in difetto di prova che la garanzia avesse natura finanziaria. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che l’applicazione della disciplina delle garanzie finanziarie riguardasse la qualificazione giuridica del rapporto e potesse essere esaminata anche in appello; 2) violazione degli artt. 1, 2 e 4 d.lgs. n. 170/2004, assumendo che la polizza oggetto di pegno fosse un prodotto di capitalizzazione/finanziario, privo di alea tipica dell’assicurazione o previdenza e quindi rientrante nell’ambito delle garanzie finanziarie; 3) erronea regolazione delle spese, subordinata all’eventuale accoglimento dell’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina del d.lgs. n. 170/2004, anche ove astrattamente invocabile, non fosse comunque idonea a escludere l’azione revocatoria promossa dalla curatela, sicché la banca era priva di interesse a censurare la declaratoria di inammissibilità della questione in appello. Ha inoltre affermato che si era formato un giudicato interno sulla natura regolare del pegno e sulla scientia decoctionis, e che, per effetto della stabilizzazione della prima ratio decidendi, erano inammissibili anche il secondo motivo, relativo alla natura finanziaria della garanzia, e il terzo, sulle spese. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, secondo comma, l. fall.
È richiamato come base dell’azione revocatoria fallimentare promossa dalla curatela contro l’incasso del pegno.
La censura sulla disciplina delle garanzie finanziarie è stata ritenuta, in tesi, una questione di qualificazione giuridica; tuttavia la Corte ha escluso l’interesse della ricorrente a dolersene, rendendo la doglianza inammissibile.
È evocato dalla ricorrente per sostenere che la qualificazione giuridica del rapporto compete al giudice e non è vincolata dalla prospettazione di parte.
artt. 1, 2, 4 d.lgs. n. 170/2004
La Corte ha ritenuto che la disciplina sulle garanzie finanziarie non fosse comunque rilevante ai fini dell’esenzione dall’azione revocatoria nel caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per la dedotta violazione dell’art. 345 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per la dedotta violazione del d.lgs. n. 170/2004.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
È richiamato per affermare il potere della Corte di correggere la motivazione e decidere nel merito in presenza di errori processuali, se non occorrono nuovi accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma inseritrice del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Chi intende dolersi in cassazione dell’omessa considerazione di una diversa qualificazione giuridica deve avere un concreto interesse all’impugnazione: se la diversa disciplina invocata non è idonea a modificare l’esito della domanda, il motivo è inammissibile.
- La disciplina sulle garanzie finanziarie non opera automaticamente come causa di esclusione dell’azione revocatoria fallimentare; occorre verificare in concreto se essa sia effettivamente applicabile e comunque se possa incidere sul petitum azionato dalla curatela.
- Quando la decisione impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggerla, la censura diretta contro una diversa ratio o contro profili assorbiti difetta di interesse e non può essere esaminata.
- Il giudicato interno su specifici capi della decisione di merito impedisce di rimettere in discussione in cassazione i presupposti già consolidati, come la natura del pegno o la consapevolezza dello stato di insolvenza.
- La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito anche in presenza di errori processuali, ma solo se la questione è definibile sulla base degli atti senza nuovi accertamenti di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06959/2025 del 16/03/2025
- ordinanza_civile · 16 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06960/2025 del 16/03/2025
- ordinanza_civile · 16 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06969/2025 del 16/03/2025
- ordinanza_civile · 16 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06971/2025 del 16/03/2025
- ordinanza_civile · 16 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06972/2025 del 16/03/2025
- ordinanza_civile · 16 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06973/2025 del 16/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →