Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05613/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società titolare di due rapporti di conto corrente, uno dei quali già chiuso e rinumerato, ha convenuto la banca davanti al Tribunale chiedendo la ripetizione di indebito e l’accertamento del saldo, deducendo l’illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e usurari, oltre a spese, commissioni e valute non dovute, con domanda restitutoria per oltre 138 mila euro. In appello la domanda è stata respinta perché la parte attrice non aveva assolto l’onere di provare l’indebito: mancava l’intera serie degli estratti conto, mancavano estratti iniziali e intermedi, i conti scalari non erano ritenuti sufficienti e la ricostruzione del saldo risultava inattendibile; inoltre la domanda di recesso non era stata correttamente formulata e l’usura sopravvenuta è stata ritenuta irrilevante. In cassazione la società ha articolato cinque motivi: omesso esame di fatti decisivi sulla continuità degli estratti conto; falsa applicazione di varie norme civilistiche, processuali e bancarie per asserita validità dei contratti di conto corrente e dei costi applicati; omesso esame di fatti decisivi anche sul conto chiuso e rinumerato; ulteriore falsa applicazione delle norme sulla forma scritta, sugli interessi e sullo ius variandi; nullità per il rigetto della ripetizione relativa ai conti anticipi. La banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando la mancata declaratoria di nullità di alcune domande d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo sul vizio di motivazione, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era chiara e coerente nel valorizzare l’incompletezza documentale e la conseguente inattendibilità della ricostruzione dei saldi. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al quinto: i motivi secondo e quarto non si confrontavano con la ratio decidendi, che era centrata sulla carenza probatoria idonea a dimostrare l’indebito oggettivo; gli altri motivi, invece, sollecitavano una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché operava la c.d. doppia conforme. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. La Corte ha condannato la ricorrente principale alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    vizio di motivazione per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti

    il vizio è scrutinabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo e, nel caso concreto, non ricorreva perché la motivazione d’appello era logicamente intellegibile e coerente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    le censure di violazione di legge sono state ritenute non pertinenti quando non investivano la ratio decidendi fondata sulla mancanza di prova dell’indebito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la censura è stata respinta/inammissibile nella misura in cui mirava a contestare valutazioni di merito o non si confrontava con la decisione impugnata.

  • art. 111 Cost.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non autonomamente decisivo nel ragionamento della Corte.

  • artt. 99-100-112 c.p.c.

    richiamati nei motivi, ma la Corte ha ritenuto che le censure non colpissero la reale ratio della sentenza d’appello.

  • art. 276, secondo comma, c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale condizionato, dichiarato assorbito.

  • art. 345, primo comma, c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale condizionato, dichiarato assorbito.

  • artt. 1283-1284 c.c.

    invocati per contestare anatocismo e tassi, ma le censure non sono state esaminate nel merito per difetto di confronto con la ratio probatoria.

  • artt. 1418-1419 c.c.

    richiamati per dedurre nullità parziali dei contratti e delle clausole; la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità delle doglianze.

  • artt. 1845-1855 c.c.

    richiamati in relazione ai rapporti bancari e alle aperture di credito, senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 2033 c.c.

    norma posta a fondamento dell’azione di ripetizione di indebito, ma il rigetto è derivato dalla mancata prova dell’indebito.

  • art. 2709 c.c.

    richiamato tra le norme indicate nei motivi, senza autonoma incidenza sulla decisione.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha confermato, in sostanza, che gravava sull’attrice l’onere di provare l’indebito oggettivo e la sua dimostrazione non era stata raggiunta.

  • artt. 117, 118, 120 TUB

    richiamati per contestare forma scritta, ius variandi e capitalizzazione, ma le relative censure sono state dichiarate inammissibili perché non colpivano la ratio probatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • l. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha inserito il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.

  • Cass., Sez. U., n. 8053/2014

    richiamata per affermare che il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti dell’assoluta incomprensibilità del percorso logico seguito dal giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di indebito bancario, l’attore deve fornire una prova documentale idonea a ricostruire l’andamento del conto e a dimostrare in concreto l’indebito; la mancanza di estratti conto iniziali o intermedi può rendere inattendibile la ricostruzione del saldo.
  • Le doglianze di legittimità devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il rigetto è fondato sulla carenza di prova, è inammissibile censurare soltanto la validità delle clausole o la corretta pattuizione dei tassi senza incidere sul decisivo deficit probatorio.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio e della documentazione contabile, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale oggi configurabile solo nei casi tipici previsti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Quando vi è c.d. doppia conforme, la deduzione di omesso esame di fatti decisivi incontra un ulteriore limite di inammissibilità.
  • L’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. presuppone la prova dell’avvenuto pagamento indebito; se tale prova non è raggiunta, ogni ulteriore questione su anatocismo, usura, CMS o ius variandi resta priva di decisività nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteAnatocismoUsura bancariaContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.