Cassazione Civile, Ordinanza n. 24517/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego parziale di rimborso dell’accisa sul gasolio impiegato in sette officine elettriche della società, limitatamente al periodo compreso tra la verifica fiscale di primo impianto e il successivo provvedimento di autorizzazione/abilitazione invocato dall’Ufficio. La contribuente aveva chiesto il rimborso della differenza tra l’accisa versata e quella agevolata dovuta per la produzione di energia elettrica; l’Ufficio aveva riconosciuto il rimborso solo per altre officine, negandolo per quelle sette. In appello la CTR aveva accolto la domanda della società, ritenendo che non esistesse una norma che imponesse uno specifico provvedimento autorizzativo ulteriore rispetto alla verifica fiscale e alla licenza di esercizio, e che le circolari amministrative richiamate dall’Ufficio non avessero forza normativa. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe deciso oltre il devolutum e che non avrebbe chiarito la definitività di altri rilievi/licenze non contestati; 2) falsa applicazione del R.D. 29 settembre 1895, n. 626 e violazione delle norme del TUA (artt. 8, 24, 53, 55, 58, 62 e Tabella A, punto 11), deducendo che il beneficio di aliquota agevolata richiederebbe un formale provvedimento autorizzativo per ciascun impianto, distinto dalla licenza di esercizio, e che le circolari doganali sarebbero legittimamente idonee a disciplinare il procedimento di riconoscimento del rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato, perché non rispettava il requisito di precisione e, nel merito, la CTR aveva deciso entro il perimetro della contestazione relativa al solo diniego di rimborso di euro 18.037,96 per le sette officine indicate. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito un principio consolidato secondo cui, in tema di imposta erariale di consumo sull’energia elettrica, la mancata osservanza di alcuni adempimenti formali previsti dal TUA non preclude il diritto alle agevolazioni se il contribuente dimostra i presupposti sostanziali con altri mezzi istruttori; a maggior ragione, prescrizioni introdotte da semplici circolari non possono essere elevate a condizioni indefettibili per il sorgere del beneficio. Poiché il ricorso non contestava la sussistenza dei presupposti sostanziali dell’agevolazione ma solo la decorrenza del beneficio, la sentenza impugnata è stata confermata. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti del devolutum; nel caso concreto la CTR ha deciso solo sulla questione effettivamente impugnata, cioè il diniego di rimborso relativo alle sette officine e alla somma contestata.
R.D. 29 settembre 1895, n. 626
Richiamato dalla ricorrente come base della disciplina dell’imposta, ma non ritenuto idoneo a fondare l’esigenza di una autorizzazione ulteriore rispetto ai requisiti di legge.
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Il TUA disciplina l’imposta erariale di consumo sull’energia elettrica; le prescrizioni degli artt. 53 e 55 non sono condizioni sine qua non per il sorgere del diritto all’agevolazione.
art. 8 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Richiamato nell’insieme delle norme sul controllo e sulla liquidazione dell’imposta, ma non interpretato come fonte di un’autorizzazione formale ulteriore.
art. 24 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Citato dalla ricorrente nel complesso delle norme sul tributo, senza incidere sulla decisione finale.
art. 53 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
La preventiva denuncia dell’officina elettrica è un adempimento previsto dalla legge, ma la sua inosservanza non preclude il diritto alle esenzioni o agevolazioni se i presupposti sostanziali sono provati.
art. 55 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Le prescrizioni tecniche e di sicurezza non costituiscono presupposti indefettibili del diritto al beneficio; servono a facilitare controlli e accertamenti.
art. 58 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo del tributo, senza che la Corte ne ricavi una necessità di autorizzazione aggiuntiva.
art. 62 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Menziionato tra le disposizioni invocate, ma non decisivo ai fini del rigetto del ricorso.
Tabella A, punto 11, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
È la disposizione che riguarda la fattispecie oggetto di causa; la Corte esclude che da essa o dalle circolari richiamate si possa desumere un onere di previa autorizzazione ulteriore rispetto alla disciplina di legge.
circolare n. 33/D del 15/09/2006
È un atto di prassi privo di forza normativa; non può introdurre un requisito autorizzatorio non previsto dalla legge.
circolare n. 5/D del 2010
Conferma, secondo la CTR e la Corte, la non necessità di una ulteriore autorizzazione formale per l’agevolazione in questione.
art. 72, comma 2, r.d. 29 settembre 1895, n. 624
Richiamato dalla CTR per affermare che, una volta effettuata la verifica e versata la cauzione, l’officina era legittimamente autorizzata alla produzione di energia elettrica; la Corte di cassazione valorizza comunque la mancanza di una condizione autorizzativa ulteriore ai fini dell’agevolazione.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali sul consumo di energia elettrica, gli adempimenti formali previsti dal testo unico o da atti amministrativi non assumono automaticamente valore di condizioni costitutive del diritto al beneficio: se la legge non prevede espressamente una preclusione, l’agevolazione non può essere negata in via automatica per la sola omissione formale.
- Le circolari e gli altri atti di prassi non hanno forza normativa e non possono introdurre un requisito autorizzatorio ulteriore o più gravoso rispetto a quello stabilito dalla legge.
- Il diritto all’agevolazione può essere riconosciuto quando il contribuente dimostri in altro modo i presupposti sostanziali previsti dall’ordinamento; gli adempimenti tecnici e di controllo servono a facilitare la verifica dell’amministrazione, non a creare ex se il diritto.
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c. è inammissibile se il ricorso non consente di individuare con precisione gli atti processuali e il contenuto della domanda o delle censure, e se la decisione impugnata si è comunque mantenuta entro il perimetro del thema decidendum.
- Quando il ricorso investe solo la decorrenza del beneficio e non contesta i presupposti sostanziali dell’agevolazione, la controversia va risolta verificando se la pretesa dell’amministrazione trovi effettivo fondamento in una norma di legge; in difetto, il diniego di rimborso non può reggere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24502/2023 del 11/08/2023
- ordinanza_civile · 11 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24503/2023 del 11/08/2023
- ordinanza_civile · 11 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24504/2023 del 11/08/2023
- ordinanza_civile · 11 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24505/2023 del 11/08/2023
- ordinanza_civile · 11 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24506/2023 del 11/08/2023
- ordinanza_civile · 11 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24507/2023 del 11/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →