Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31546/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di due distinte cartelle di pagamento. In primo grado una domanda veniva respinta integralmente e l'altra accolta limitatamente alle sanzioni; in appello, riuniti i giudizi, la commissione tributaria regionale annullava entrambe le cartelle ritenendo nullo il ruolo per mancata rituale indicazione del responsabile del procedimento. L'Agenzia delle Entrate ricorre in cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, sostenendo che le cartelle riportavano comunque il nome e cognome del Direttore dell'ufficio in carica al momento dell'emissione e che tale indicazione era sufficiente a evitare la nullità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1 giugno 2008, l'art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007 richiede l'indicazione del responsabile del procedimento a pena di nullità, ma che è sufficiente l'indicazione nominativa della persona responsabile, indipendentemente dalla funzione apicale o meno concretamente svolta. La CTR, pretendendo l'individuazione della persona fisica che avrebbe effettivamente seguito il procedimento e reputando insufficiente l'indicazione del direttore dell'ufficio, ha disatteso tale principio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura è proposta per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 36, comma 4-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. in l. 28 febbraio 2008, n. 31

    per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1 giugno 2008 è necessaria l'indicazione del responsabile del procedimento; è sufficiente l'indicazione nominativa della persona responsabile, anche se titolare di funzione apicale

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del procedimento tributario

Massime di principio

  • Quando la legge prevede, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento nella cartella o negli atti della riscossione, il requisito è soddisfatto dall'indicazione nominativa della persona responsabile, senza che sia necessario dimostrare che essa abbia materialmente curato tutte le attività procedimentali.
  • La finalità della prescrizione sull'indicazione del responsabile è assicurare trasparenza dell'azione amministrativa, informazione del contribuente e tutela del diritto di difesa; non è richiesto un formalismo eccedente rispetto a tali scopi.
  • In sede di legittimità, la decisione di merito che imponga un requisito non previsto dal dato letterale della norma, esigendo l'identificazione del funzionario che avrebbe 'effettivamente' seguito il procedimento, viola la corretta applicazione della disciplina di settore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.