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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33682/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna per il reato ex art. 337 cod. pen.; la ricorrente censura la mancata applicazione della causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto" (art. 131-bis cod. pen.), deducendo contraddittorietà e illogicità della motivazione. Le censure si fondano su tre profili: (i) le modalità della condotta oppositiva, sostenendo che l'affermazione che la ricorrente "si dimenava" e "con forza" non emergerebbe dalle deposizioni; (ii) l'entità del nocumento alla funzione pubblica, sostenendo la mancanza di prova che un'operante abbia dovuto chiedere aiuto; (iii) il contesto e l'assenza di militanza politica o recidiva, nonché il fatto che la coimputata è stata assolta e altri coimputati più gravi hanno ottenuto la causa di non punibilità. Inoltre la ricorrente lamenta profili di violazione di procedura in relazione alla intervenuta prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia correttamente escluso la particolare tenuità del fatto sulla base di plurimi elementi probatori e di valutazioni sulle modalità e circostanze della condotta (richiamando le deposizioni degli operanti), e ha precisato che la Corte di cassazione non è tenuta a rivedere la valutazione delle risultanze di merito. Ha altresì confermato il principio secondo cui, nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della tenuità, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo l'annullamento parziale. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Norma che definisce il reato per cui l'imputata era stata condannata (resistenza a pubblico ufficiale); riferimento al capo d'imputazione originario.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disciplina della causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto": i criteri indicati sono cumulativi ai fini del riconoscimento della tenuità (tutti devono essere valutati positivamente), mentre sono alternativi ai fini del diniego (il mancato rispetto anche di un solo criterio preclude l'applicazione).

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Citato in relazione al principio che non è emendabile, mediante la procedura di cui all'art. 130, una modificazione essenziale dell'atto (per es. discrepanza tra dispositivo letto in udienza e sentenza depositata).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. richiede la valutazione positiva di tutte le componenti indicate per riconoscere la particolare tenuità; la mancata sussistenza anche di uno solo dei criteri basta per escluderla.
  • La Corte di cassazione è limitata nel sindacato sulle prove: non può riformare la valutazione delle risultanze di fatto compiuta dal giudice di merito se non sussistono vizi di motivazione assoluti (contraddittorietà o manifesta illogicità).
  • In caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della particolare tenuità, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta dopo l'annullamento parziale.
  • La discrepanza sostanziale tra il dispositivo letto in udienza e la sentenza depositata è un'alterazione essenziale dell'atto che non può essere sanata con la semplice procedura formale prevista dall'art. 130 c.p.p.
  • Ricorsi che si limitano a chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio senza contestare vizi di motivazione sono spesso dichiarati inammissibili per mancata indicazione di errori di diritto o di motivazione logicamente rilevanti.

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