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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29306/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra due condanne: 1) sentenza del Tribunale di La Spezia 2/12/2021 (reato: furto, artt. 624 e 625 nn. 5 e 7 c.p., commesso il 19/4/2017); 2) sentenza del GIP di Santa Maria Capua Vetere 29/6/2018 (reati: artt. 56, 624-bis e 337 c.p., commessi l'8/3/2018). Il ricorrente contestava la motivazione del giudice dell'esecuzione, ritenuta illogica, sostenendo invece l'esistenza di molteplici indici del medesimo disegno criminoso (omogeneità delle violazioni, contiguità temporale, modalità esecutive, appartenenza a banda organizzata con specifico modus operandi). Ha invocato la violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e un vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che per il riconoscimento del reato continuato occorre la preventiva e unitaria ideazione dei reati (unità di disegno criminoso) già presente nella mente dell'agente al momento del primo fatto, comprovata da indici esteriori significativi (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, ecc.). Il giudice di merito ha correttamente ritenuto assenti elementi che dimostrassero una programmazione originaria e comune dei reati; la semplice appartenenza a una banda o la contiguità temporale non sono sufficienti. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La Corte interpreta l'art. 81 c.p. nel senso che il reato continuato richiede un'anticipata e unitaria ideazione dei reati (unità del disegno criminoso), presente nella mente del reo fin dal primo episodio; tale unità deve emergere da indici esteriori significativi

  • art. 671 cod. proc. pen.

    artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.

    L'art. 671 c.p.p. è indicato come riferimento processuale nell'impugnazione; dal testo della sentenza non emerge una interpretazione sostanziale della norma, si rileva solo che il ricorso è stato proposto anche per violazione di tale norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 624 cod. pen.

    Richiamato nel descrivere il reato di furto oggetto della prima sentenza; la Corte non fornisce una interpretazione della norma nel merito della fattispecie qui decisa

  • art. 625 cod. pen.

    art. 625, nn. 5 e 7, cod. pen.

    Richiamato per specificare le aggravanti applicate nella prima condanna; non oggetto di interpretazione giuridica nella decisione sulla continuazione

  • art. 624-bis cod. pen.

    Richiamato come parte della fattispecie contestata nella seconda sentenza; nella decisione sulla continuazione è utilizzato solo per descrivere i reati commessi

  • art. 337 cod. pen.

    Richiamato tra i reati della seconda sentenza; non interpretato specificamente nella motivazione sulla continuazione

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato (concorrente) nella descrizione dei reati della seconda sentenza; non oggetto di specifica interpretazione nella decisione

Massime di principio

  • Per riconoscere il reato continuato è necessario dimostrare che, al momento del primo reato, esistesse già un progetto criminoso unitario che prevedeva anche i reati successivi almeno nelle linee essenziali
  • La prova dell'unità di disegno criminoso si ricava da indici esteriori: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive analoghe, sistematicità delle condotte e abitudini programmate di vita
  • La mera reiterazione di reati, l'abitualità a delinquere o la semplice appartenenza a una banda non sono di per sé sufficienti a dimostrare la continuazione; è necessario dimostrare la preventiva programmazione
  • La valutazione degli indici è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione sia viziata (illogica o contraddittoria); una motivazione adeguata e congrua rende la valutazione insindacabile
  • In difesa, per ottenere il riconoscimento della continuazione conviene documentare elementi fattuali che attestino un piano comune antecedente al primo episodio (es. ruoli stabiliti, comunicazioni, organizzazione, ripetitività con medesimo modus operandi già pianificato)
  • Temporalità e prossimità geografica aiutano ma non bastano: se i reati successivi risultano occasionale o estemporanei rispetto al primo, la continuazione viene negata

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