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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7876/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bevilacqua ha chiesto il riconoscimento in sede esecutiva del vincolo di continuazione tra sette sentenze (varie pronunce dei Tribunali di Brescia, Varese, Monza, Roma e della Corte d'appello di Reggio Calabria, con date e irrevocabilità indicate nel provvedimento) concernenti reati di truffa, falso, ricettazione e una sentenza per partecipazione ad associazione per delinquere. Il Tribunale di Roma, dopo rinvio dalla Corte, ha rigettato la domanda ritenendo che alcuni reati di truffa non fossero reati-satellite dell'associazione e fossero avulsi dall'attività del sodalizio, svolti in parti diverse d'Italia e non rientranti nel disegno criminoso del gruppo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Roma in diversa composizione. Motivo: il giudice del rinvio non si è attenuto al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente e ha omesso di valutare e motivare adeguatamente la decisione rispetto alla valutazione già compiuta in sede di cognizione (Tribunale di Locri e Corte d'appello di Reggio Calabria) che aveva unificato, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., varie condotte in un medesimo disegno criminoso. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta meramente assertiva e insufficiente perché non ha specificamente scartato, sulla base delle risultanze fattuali e giuridiche delle sentenze dedotte, la sussistenza della continuazione.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la richiesta al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento del vincolo di continuazione ai fini esecutivi; la Corte richiama il principio per cui il giudice dell'esecuzione, pur libero nel giudizio, non può ignorare la valutazione già effettuata in sede cognitiva e, se discorde, deve motivare specificamente la divergenza rispetto al quadro fattuale e giuridico emerso dalle sentenze dedotte.

  • art. 81 cod. pen. (cpv.)

    Norma sostanziale sulla continuazione e unificazione di più reati in presenza di una medesima risoluzione criminosa; nel caso la sentenza di merito aveva già applicato tale articolo per unificare condotte di truffa, falso e ricettazione con l'associazione per delinquere, elemento che il giudice dell'esecuzione doveva considerare nel suo esame.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato nel ricorso come eventualmente violato; nella decisione di cassazione l'enfasi è stata sulla insufficiente motivazione e sul mancato rispetto del principio di diritto della sentenza rescindente, più che su un'applicazione diretta di tale articolo.

  • Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017 (Miele)

    Precedente giurisprudenziale richiamato per il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve tenere conto della valutazione già compiuta in sede cognitiva e, se non la segue, motivare la scelta di disattenderla rispetto al complessivo quadro delle risultanze.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Giurisprudenza richiamata circa gli indicatori utili a valutare la programmazione unitaria (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, ecc.), che, se presenti in pluralità, consentono di ritenere con elevata probabilità l'esistenza di una stessa risoluzione criminosa.

  • Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010 (Bonasera)

    Precedente che afferma che singoli indici non sono conclusivi ma la pluralità di indici può legittimare il giudizio di maggiore probabilità circa la riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve tener conto delle valutazioni già compiute in sede cognitiva: se intende discostarsene deve motivare specificamente, confrontando le risultanze fattuali e giuridiche delle sentenze dedotte.
  • Il riconoscimento della continuazione è un accertamento ex post che richiede una ricostruzione induttiva della volontà criminosa: vanno valutati indicatori quali omogeneità delle condotte e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità e abitudini.
  • La presenza di un solo indice non è decisiva; la pluralità di indici coerenti aumenta la probabilità che i reati siano frutto di un unico disegno criminoso.
  • Una motivazione meramente assertiva o basata su genericità (es. 'tendenza a delinquere') è insufficiente: il rifiuto della continuazione deve essere ancorato a dati oggettivi ed espliciti tratti dalle sentenze dedotte.
  • In caso di insufficiente motivazione la Corte di cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio, anche disponendo diversa composizione del tribunale; quindi è essenziale in sede esecutiva documentare e argomentare puntualmente la distanza o la connessione tra le vicende giudicate in cognizione e quelle poste al vaglio esecutivo.
  • Chi richiede il riconoscimento della continuazione dovrebbe indicare esplicitamente e con riferimento alle sentenze dedotte gli elementi fattuali e giuridici che evidenziano programmazione unitaria (tempi, luoghi, modus operandi, ripetitività, ruoli e legami tra imputati).

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