Cassazione Penale, Sentenza n. 34448/2026 del 24/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, già condannato dal GIP del Tribunale di Ragusa con sentenza del 14 dicembre 2023 e nuovamente giudicato dalla Corte di appello di Catania in sede di rinvio, era stato ritenuto definitivamente responsabile di tentato omicidio, minaccia e porto ingiustificato di arma in luogo pubblico. La Corte territoriale aveva escluso l’attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, primo comma, n. 6, c.p., rideterminando tuttavia la pena in tre anni e sei mesi di reclusione, già ridotta per la scelta del rito. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione della norma, sostenendo che la persona offesa aveva accettato come esaustiva la somma di 4.000 euro e che la mancata costituzione di parte civile e l’assenza di iniziative civili dimostravano l’idoneità del ristoro. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione, lamentando l’omesso esame degli elementi a sostegno dell’attenuante e la mancata confutazione delle deduzioni difensive sulla propria condotta e sull’esistenza della volontà omicida.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza di rinvio aveva rispettato il principio fissato dalla precedente pronuncia rescindente, valutando autonomamente l’effettività e l’integralità del risarcimento. La Corte d’appello aveva motivato che 4.000 euro non compensavano l’intero danno, considerate la gravità della condotta, le lesioni e le componenti del pregiudizio, incluse l’inabilità temporanea assoluta, la dimensione dinamico-relazionale e la sofferenza soggettiva; aveva utilizzato, a tal fine, criteri valutativi affidabili, comprese le tabelle milanesi aggiornate al 2022 e al 2023. La somma versata poteva essere valorizzata per la dosimetria della pena e per le attenuanti generiche, ma non provava il ristoro totale richiesto per l’attenuante. Il primo motivo è stato giudicato generico perché non si confrontava criticamente né con la motivazione impugnata né con il principio della sentenza rescindente. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito quanto alla volontà omicida, essendo ormai definitivo l’accertamento di responsabilità e preclusa ogni ulteriore verifica sul punto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 6, c.p.
la quietanza liberatoria rilasciata dalla persona offesa non sia di per sé vincolante per il giudice, che può autonomamente verificare l’effettività e l’integralità del risarcimento, nonché la sua idoneità a esprimere il ravvedimento dell’imputato e la neutralizzazione della sua pericolosità sociale, e disattendere la valutazione satisfattiva espressa dalla persona offesa, dando conto delle ragioni per le quali ritiene non integrale o non effettivo il ristoro del danno.
L’accettazione del risarcimento o il rilascio di quietanza liberatoria non vincolano il giudice: per riconoscere l’attenuante il giudice deve verificare autonomamente l’effettività e l’integralità del ristoro e può discostarsi dalla valutazione della persona offesa, motivando sulle ragioni dell’inadeguatezza.
Consegue, pertanto, la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, che comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nella misura stabilita dalla Corte, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per il riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, la valutazione satisfattiva della persona offesa e l’eventuale quietanza liberatoria non sono vincolanti: il giudice deve accertare autonomamente che il ristoro sia effettivo e integrale e motivare le ragioni dell’eventuale insufficienza.
- La somma versata alla persona offesa può essere apprezzata ai fini della commisurazione della pena o delle attenuanti generiche senza che ciò comporti necessariamente il riconoscimento dell’attenuante del risarcimento integrale del danno.
- Nel giudizio di rinvio, quando l’accertamento della responsabilità è divenuto definitivo e il rinvio è limitato a una specifica questione, non è consentito rimettere in discussione gli elementi di responsabilità estranei all’ambito del rinvio.
- È inammissibile la censura che riproponga la tesi della sufficienza del risarcimento senza confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata e con il principio di diritto vincolante enunciato nella sentenza rescindente.
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