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Sentenza

Sentenza del 12/06/2017 n. 2067 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Accertamento - Art. 36 bis D.P.R. 600/73 - Attività di liquidazione - Motivazione - Necessità - Non sussiste - Necessità di comunicazione preventiva - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La XXX S.p.A. ha impugnato la cartella di pagamento relativa all’IRES 2010, pari a 2.358.761 euro, oltre sanzioni e interessi, sostenendo che fosse illegittima per mancato invio della comunicazione preventiva di irregolarità, carenza di motivazione, mancata indicazione dei criteri di calcolo di interessi, sanzioni e aggio, assenza della firma del responsabile del procedimento e ulteriori vizi formali. La società contestava inoltre che non fosse chiaro se la pretesa derivasse da un semplice omesso versamento o da una vera attività di accertamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha accolto l’appello principale di Equitalia e riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società. Il ricorso della XXX S.p.A. è stato quindi respinto, con compensazione delle spese. Il Collegio ha ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973, poiché l’imposta era stata correttamente dichiarata dalla società ma non versata. In tale situazione non vi è una nuova attività impositiva né una rettifica della dichiarazione: la cartella è sufficientemente motivata mediante il richiamo ai dati dichiarati e non è necessaria la comunicazione preventiva di irregolarità, salvo che emergano incertezze o risultati diversi rispetto alla dichiarazione. La comunicazione era comunque stata inviata dall’Ufficio, pur non essendo obbligatoria.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973

    Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente.

    La norma consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni sulla base dei dati direttamente indicati dal contribuente, per correggere errori materiali o di calcolo, eliminare crediti o detrazioni non spettanti e verificare il tempestivo versamento delle imposte dichiarate. Se il controllo si limita a rilevare un’imposta dichiarata ma non pagata, non si configura un’attività di accertamento e la cartella può motivare la pretesa senza una dettagliata esposizione di ulteriori elementi di fatto e diritto.

  • Art. 6, comma 5, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Nel caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti.

    La comunicazione preventiva è obbligatoria solo quando dalla liquidazione emergano incertezze rilevanti o elementi non coincidenti con quanto dichiarato. Non è necessaria quando l’Ufficio richiede esclusivamente il pagamento di un’imposta correttamente dichiarata e non versata.

  • Art. 23 D.Lgs. n. 546/1992

    La parte resistente adempie all’obbligo di prendere posizione sui motivi di ricorso anche mediante una contestazione espressa e complessiva delle deduzioni avversarie, purché non rimanga completamente silente.

  • Art. 57 D.Lgs. n. 546/1992

    La questione sull’eventuale inammissibilità dell’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate non è stata decisiva, poiché tale appello è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento dell’appello principale.

Massime di principio

  • Il controllo ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 è una procedura automatizzata e non un accertamento quando si limita a recuperare imposte, sanzioni e interessi già risultanti dalla dichiarazione.
  • Se il contribuente ha dichiarato correttamente l’imposta ma non l’ha versata, la cartella di pagamento può essere sufficiente a motivare la pretesa indicando il tributo, il periodo d’imposta e gli importi dovuti.
  • La comunicazione preventiva di irregolarità non è sempre obbligatoria: diventa necessaria quando il controllo produce un risultato diverso dalla dichiarazione o quando emergono incertezze rilevanti che richiedono chiarimenti o documenti.
  • Le contestazioni meramente formali sulla mancata indicazione analitica del calcolo di interessi, sanzioni o compensi possono essere respinte se la cartella è conforme al modello normativamente previsto e contiene gli elementi essenziali.
  • In situazioni analoghe, è importante distinguere tra recupero di un debito già dichiarato e accertamento di una maggiore imposta: solo nel secondo caso è normalmente richiesta una motivazione dettagliata degli elementi sostanziali della pretesa.

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