Sentenza del 12/06/2017 n. 2067 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Art. 36 bis D.P.R. 600/73 - Attività di liquidazione - Motivazione - Necessità - Non sussiste - Necessità di comunicazione preventiva - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La XXX S.p.A. ha impugnato la cartella di pagamento relativa all’IRES 2010, pari a 2.358.761 euro, oltre sanzioni e interessi, sostenendo che fosse illegittima per mancato invio della comunicazione preventiva di irregolarità, carenza di motivazione, mancata indicazione dei criteri di calcolo di interessi, sanzioni e aggio, assenza della firma del responsabile del procedimento e ulteriori vizi formali. La società contestava inoltre che non fosse chiaro se la pretesa derivasse da un semplice omesso versamento o da una vera attività di accertamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha accolto l’appello principale di Equitalia e riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società. Il ricorso della XXX S.p.A. è stato quindi respinto, con compensazione delle spese. Il Collegio ha ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973, poiché l’imposta era stata correttamente dichiarata dalla società ma non versata. In tale situazione non vi è una nuova attività impositiva né una rettifica della dichiarazione: la cartella è sufficientemente motivata mediante il richiamo ai dati dichiarati e non è necessaria la comunicazione preventiva di irregolarità, salvo che emergano incertezze o risultati diversi rispetto alla dichiarazione. La comunicazione era comunque stata inviata dall’Ufficio, pur non essendo obbligatoria.
Norme richiamate
Art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973
Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente.
La norma consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni sulla base dei dati direttamente indicati dal contribuente, per correggere errori materiali o di calcolo, eliminare crediti o detrazioni non spettanti e verificare il tempestivo versamento delle imposte dichiarate. Se il controllo si limita a rilevare un’imposta dichiarata ma non pagata, non si configura un’attività di accertamento e la cartella può motivare la pretesa senza una dettagliata esposizione di ulteriori elementi di fatto e diritto.
Art. 6, comma 5, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Nel caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti.
La comunicazione preventiva è obbligatoria solo quando dalla liquidazione emergano incertezze rilevanti o elementi non coincidenti con quanto dichiarato. Non è necessaria quando l’Ufficio richiede esclusivamente il pagamento di un’imposta correttamente dichiarata e non versata.
La parte resistente adempie all’obbligo di prendere posizione sui motivi di ricorso anche mediante una contestazione espressa e complessiva delle deduzioni avversarie, purché non rimanga completamente silente.
La questione sull’eventuale inammissibilità dell’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate non è stata decisiva, poiché tale appello è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento dell’appello principale.
Massime di principio
- Il controllo ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 è una procedura automatizzata e non un accertamento quando si limita a recuperare imposte, sanzioni e interessi già risultanti dalla dichiarazione.
- Se il contribuente ha dichiarato correttamente l’imposta ma non l’ha versata, la cartella di pagamento può essere sufficiente a motivare la pretesa indicando il tributo, il periodo d’imposta e gli importi dovuti.
- La comunicazione preventiva di irregolarità non è sempre obbligatoria: diventa necessaria quando il controllo produce un risultato diverso dalla dichiarazione o quando emergono incertezze rilevanti che richiedono chiarimenti o documenti.
- Le contestazioni meramente formali sulla mancata indicazione analitica del calcolo di interessi, sanzioni o compensi possono essere respinte se la cartella è conforme al modello normativamente previsto e contiene gli elementi essenziali.
- In situazioni analoghe, è importante distinguere tra recupero di un debito già dichiarato e accertamento di una maggiore imposta: solo nel secondo caso è normalmente richiesta una motivazione dettagliata degli elementi sostanziali della pretesa.
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