Sentenza del 12/06/2017 n. 65 - Comm. Trib. II grado di Trento
Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale - accertamento definitivo - relativo credito - prescrizione - termine ordinario decennale - applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il credito erariale derivante da un accertamento tributario divenuto definitivo è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile. La definitività dell'accertamento consolida il credito fiscale e impedisce di applicare un termine prescrizionale più breve previsto per la riscossione di tributi non ancora definitivamente accertati.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la prescrizione del credito relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti e al tributo provinciale. Il ricorrente sosteneva che il credito fosse ormai prescritto, mentre l'amministrazione riteneva applicabile il termine ordinario decennale, poiché la pretesa tributaria era divenuta definitiva per mancata impugnazione dell'atto impositivo oppure in seguito a una sentenza passata in giudicato.
Norme richiamate
Art. 2946 del codice civile
La prescrizione ordinaria decennale
Il credito fiscale definitivamente accertato, anche per mancata impugnazione dell'atto o per intervenuto giudicato, è soggetto alla prescrizione ordinaria di dieci anni.
Massime di principio
- Quando un accertamento tributario non viene impugnato nei termini oppure viene confermato da una sentenza passata in giudicato, il credito si consolida e, in linea generale, è soggetto alla prescrizione decennale ordinaria.
- Il termine di prescrizione applicabile dipende dalla natura del credito e dal suo grado di definitività: prima del consolidamento possono trovare applicazione termini più brevi, mentre dopo l'accertamento definitivo opera il termine decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile.
- Per verificare se la prescrizione è maturata occorre individuare la data in cui l'accertamento è diventato definitivo e controllare eventuali atti interruttivi della prescrizione notificati successivamente.
- La mancata impugnazione dell'atto impositivo produce effetti sostanzialmente analoghi al giudicato quanto alla stabilizzazione della pretesa fiscale, anche se non equivale a una decisione giudiziale nel merito.
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