Sentenza del 12/06/2017 n. 555 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposte e Tasse - Agevolazioni -Esenzione dalle imposte sugli interessi ex art. 26-quater DPR n. 600/1973 - Finanziamento con previsione di un termine annuale e facoltà di proroga - Non assimilabile alla fattispecie in cui non sia convenuto un termine per la restituzione del capitale - Esenzione - Non spetta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che la previsione di un termine annuale, anche se prorogabile, non equivale all'assenza di un termine di restituzione né a un termine superiore a cinquant'anni. Pertanto, la fattispecie non rientra nell'esclusione prevista dall'art. 26-quater, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 600/1973 e l'esenzione dalla ritenuta sugli interessi spetta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'esenzione dalla ritenuta sugli interessi prevista dall'art. 26-quater del d.P.R. n. 600/1973 a un finanziamento con durata annuale e facoltà di proroga. Il punto controverso era stabilire se tale struttura fosse assimilabile ai finanziamenti privi di un termine per la restituzione del capitale, per i quali l'esenzione è esclusa.
Norme richiamate
Art. 26-quater del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'esenzione dalla ritenuta è esclusa quando le parti non abbiano convenuto un termine per la restituzione del capitale, ovvero abbiano fissato un termine ultra cinquantennale.
La norma deve essere interpretata restrittivamente: l'esclusione dall'esenzione opera nei soli casi espressamente indicati, cioè assenza di un termine di restituzione o previsione di un termine superiore a cinquant'anni. Un finanziamento annuale prorogabile non è assimilabile a tali ipotesi.
Massime di principio
- Le condizioni che limitano un'agevolazione fiscale o un'esenzione devono essere interpretate in modo restrittivo e non possono essere estese a fattispecie solo simili.
- Un finanziamento con una scadenza determinata, anche se accompagnata da una facoltà di proroga, conserva un termine contrattuale di restituzione.
- La facoltà di proroga non equivale, di per sé, a un finanziamento senza termine né a un finanziamento con durata ultra cinquantennale.
- Per negare l'esenzione occorre verificare la concreta struttura contrattuale e accertare la presenza di una delle condizioni espressamente previste dalla norma.
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