Sentenza del 12/06/2017 n. 327 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Versamenti post-preliminare da fatturare come acconti ai fini Iva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la qualificazione dei versamenti effettuati dagli acquirenti durante l'esecuzione dei contratti preliminari di compravendita immobiliare. Secondo l'Ufficio, in assenza di un'espressa qualificazione contrattuale come caparra confirmatoria, tali somme dovevano essere considerate acconti sul prezzo e fatturate autonomamente ai fini IVA al momento del pagamento, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, del D.P.R. 633/1972. La società, invece, aveva fatturato complessivamente gli importi al momento della stipula degli atti definitivi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato, nella sostanza, la decisione favorevole alla società contribuente. Ha rilevato anzitutto che l'impresa aveva comunque incluso gli importi in un'unica fattura finale e versato la relativa IVA, senza che l'Ufficio dimostrasse un'effettiva sottrazione d'imposta, un indebito vantaggio fiscale o un danno erariale. Pertanto, l'Ufficio non aveva un interesse concreto a ottenere una pronuncia fondata sul solo differimento temporale della fatturazione. Nel merito, in assenza di una chiara volontà contrattuale, i versamenti potevano essere qualificati come caparra durante la fase del preliminare; solo con l'adempimento e la stipula del definitivo essi assumevano con certezza la natura di acconti sul prezzo, correttamente fatturabili in un unico documento. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
Articolo 6, commi 3 e 4, D.P.R. 633/1972
Gli acconti sul prezzo costituiscono operazioni rilevanti ai fini IVA e devono essere fatturati autonomamente al momento del pagamento. La regola non si applica alle somme aventi effettiva natura di caparra confirmatoria, prive di autonoma funzione di corrispettivo.
Articolo 100 del codice di procedura civile
Richiede un interesse concreto e attuale ad agire o a contraddire. Nel caso esaminato, l'Ufficio è stato ritenuto privo di interesse a contestare il solo momento della fatturazione, poiché l'IVA era stata comunque integralmente assolta e non era stato dimostrato alcun danno fiscale.
Principio della Suprema Corte sulla distinzione tra caparra e acconto
La qualificazione delle somme versate in esecuzione di un preliminare deve risultare dal contratto oppure essere ricostruita sulla base dell'effettiva volontà delle parti; non è sufficiente presumere automaticamente che ogni versamento sia un acconto.
Cassazione, sentenze n. 3309/2004, n. 7791/2001 e n. 4280/2001
Nel processo tributario, strutturato come giudizio di impugnazione-merito, il giudice deve esaminare e valutare nel merito la pretesa tributaria, non limitandosi all'annullamento dell'atto per ragioni formali.
Massime di principio
- La distinzione tra caparra confirmatoria e acconto IVA dipende dal contenuto del contratto e dalla concreta volontà delle parti; non può essere stabilita automaticamente considerando ogni pagamento come acconto.
- La caparra confirmatoria ha funzione di garanzia e di incentivo all'adempimento, mentre l'acconto costituisce una parte anticipata del corrispettivo e, se ricevuto, deve essere fatturato ai fini IVA secondo il momento previsto dalla legge.
- Se la natura delle somme non è espressamente definita, il giudice può valorizzare la funzione economica dell'importo e gli effetti dell'adempimento: con la stipula del definitivo, le somme possono assumere definitivamente natura di acconti sul prezzo.
- Un'irregolarità relativa esclusivamente al momento della fatturazione può non giustificare una pretesa tributaria ulteriore quando l'imposta è stata comunque integralmente assolta e non è dimostrato alcun danno per l'Erario o vantaggio indebito per il contribuente.
- Per prevenire contestazioni, i contratti preliminari dovrebbero qualificare espressamente ogni somma come caparra confirmatoria o acconto, disciplinandone funzione, imputazione al prezzo e trattamento fiscale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 giu 2017Sentenza del 12/06/2017 n. 2111 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 12 giu 2017Sentenza del 12/06/2017 n. 65 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 12 giu 2017Sentenza del 12/06/2017 n. 130 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 12 giu 2017Sentenza del 12/06/2017 n. 549 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 12 giu 2017Sentenza del 12/06/2017 n. 555 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 12 giu 2017Sentenza del 12/06/2017 n. 558 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →