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Sentenza

Sentenza del 12/06/2017 n. 130 - Comm. Trib. Prov. Lecco

Agevolazioni prima casa - Abitazione di lusso - Revoca - Solidarietà - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, motivata dalla classificazione dell'immobile come abitazione di lusso secondo i criteri del d.m. 2 agosto 1969. Si discuteva inoltre se la decadenza fosse imputabile esclusivamente all'acquirente oppure se il venditore fosse solidalmente responsabile dell'obbligazione tributaria. È stata altresì esaminata l'applicabilità del favor rei introdotto dal d.lgs. 23/2011, entrato in vigore il 1° aprile 2014.

La decisione

La decadenza dall'agevolazione è stata ritenuta fondata poiché l'immobile possedeva caratteristiche oggettive di abitazione di lusso secondo la normativa applicabile al momento del trasferimento. Tali circostanze non dipendono esclusivamente da un comportamento dell'acquirente; pertanto, sussiste la solidarietà tributaria del venditore prevista dall'art. 57 TUIR. Il favor rei del d.lgs. 23/2011 non è stato applicato, perché il trasferimento era anteriore al 1° aprile 2014 e restava quindi disciplinato dai criteri del d.m. 2 agosto 1969.

Norme richiamate

  • Art. 57 TUIR

    Il venditore è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta quando la decadenza dall'agevolazione dipende da circostanze oggettive dell'immobile e non esclusivamente da una condotta dell'acquirente.

  • D.M. 2 agosto 1969

    Criteri per la classificazione delle abitazioni di lusso

    Per i trasferimenti anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina, la natura di abitazione di lusso deve essere valutata sulla base dei criteri oggettivi previsti dal decreto.

  • D.lgs. 23/2011

    Disciplina delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa

    Le modifiche più favorevoli introdotte dal decreto, con efficacia dal 1° aprile 2014, si applicano ai trasferimenti realizzati successivamente a tale data e non retroattivamente a quelli anteriori.

Massime di principio

  • Quando la perdita di un'agevolazione fiscale dipende da caratteristiche oggettive dell'immobile, la responsabilità tributaria non è necessariamente esclusiva dell'acquirente e può estendersi al venditore in regime di solidarietà.
  • La disciplina applicabile deve essere individuata in base alla data del trasferimento: le modifiche normative più favorevoli non si applicano automaticamente alle operazioni anteriori alla loro entrata in vigore.
  • Per gli acquisti di abitazioni effettuati prima del 1° aprile 2014, la qualificazione come immobile di lusso va verificata secondo i criteri del d.m. 2 agosto 1969.
  • Prima di invocare le agevolazioni prima casa è necessario verificare non solo le condizioni personali dell'acquirente, ma anche le caratteristiche urbanistiche, catastali e oggettive dell'immobile.

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