Cassazione Penale, Sentenza n. 11119/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Alvino impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 5/4/2023 che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Piacenza (16/6/2022), aveva riqualificato un reato (da art. 56/575 a artt. 56, 582, 585 c.p.), rideterminato la pena complessiva (riduzione rispetto al primo grado) e disposto aumenti per reati 'satellite'. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: il giudice d'appello non avrebbe esteso le attenuanti generiche riconosciute in primo grado ai reati satelliti e avrebbe aumentato le pene per questi ultimi in misura superiore rispetto al primo giudice. Inoltre impugnava il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Il difensore ha poi depositato motivi nuovi sostenendo che, essendo le attenuanti fondate su elementi soggettivi, dovevano valere anche per i capi B e C, e che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente motivato gli aumenti per i reati satelliti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello che, avendo mutato la struttura del reato più grave, ha rideterminato la pena prendendo come riferimento il nuovo reato principale (danneggiamento) e riconoscendo le attenuanti generiche solo rispetto a quel reato; ciò non ha violato il divieto di reformatio in peius poiché la pena complessiva risultante è inferiore a quella inflitta in primo grado. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sugli aumenti per i reati satelliti (aumento di 3 mesi per il capo B entro il quadro edittale medio; aumento di 7 mesi per il capo C con motivazione ancorata ai dati processuali). Sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ai reati satelliti la Corte ha ricordato che, in tema di continuazione, le attenuanti soggettive possono essere valutate episodio per episodio e non devono necessariamente estendersi automaticamente a tutti i reati uniti dalla continuazione. Il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione è stato ritenuto motivato e compatibile con il riconoscimento delle attenuanti generiche, essendo i due istituti fondati su presupposti e finalità diversi. Infine il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8 (conv. L. 18/12/2020 n.176) e modifiche
Riferimento alla disciplina sul trattamento del procedimento con contraddittorio scritto (procedura straordinaria adottata nel periodo emergenziale) applicata al processo
Richiamato come norma sul concorso di reati/continuità del disegno criminoso nella determinazione del cumulo e della continuazione
Norma originariamente considerata nella qualificazione del fatto (reato iniziale) menzionata nella vicenda
Norma richiamata nella riqualificazione del fatto (rea di danneggiamento)
Ulteriore norma richiamata nella riqualificazione del reato
Articolo relativo a uno dei reati per i quali è stata determinata la pena (capi contestati)
Articolo relativo a uno dei reati per i quali è stata determinata la pena (capi contestati)
Codice di procedura penale, art. 597
Richiamato nel principio secondo cui non si viola il divieto di reformatio in peius quando la modifica della struttura della continuazione rende inevitabile un diverso riparto degli aumenti, purché la pena complessiva non sia superiore
Codice penale, art. 81, comma secondo
Richiamato in relazione alla determinazione degli aumenti per i reati satelliti nell'ambito della continuazione
Parametro utilizzato dalla Corte d'appello per motivare il diniego della sospensione condizionale della pena (valutazione prognostica e dei presupposti per la concessione)
Codice di procedura penale, art. 616
Norma prevista per la condanna alle spese processuali e per la determinazione della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato
Giurisprudenza rilevante (es. Sez. U, n.16208 del 27/03/2014; Sez. 2, n.16524 del 03/03/2022; Sez. 5, n.19366 del 08/06/2020; Sez. 3, n.22091 del 09/03/2023; Sez. 4, n.39475 del 16/02/2016)
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato ... apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore
La Corte ha applicato il principio giurisprudenziale secondo cui la novazione strutturale della continuazione consente al giudice d'appello di ricalcolare e, ove necessario, aumentare singoli trattamenti sanzionatori senza violare il divieto di reformatio in peius, se la pena complessiva non aumenta; inoltre riconosce che le attenuanti possono essere valutate episodio per episodio nella continuazione
Massime di principio
- Se in appello cambia la qualificazione del reato più grave (novazione strutturale), il giudice d'appello può ricalcolare la pena prendendo come base il nuovo reato principale; ciò può implicare aumenti per singoli reati satelliti senza violare il divieto di reformatio in peius, purché la pena complessiva non sia superiore a quella del grado precedente
- Le circostanze attenuanti generiche, anche se fondate su elementi soggettivi, possono essere valutate distintamente per ciascun episodio in caso di reato continuato e non devono essere automaticamente estese a tutti i reati collegati dalla continuazione
- Il diniego della sospensione condizionale della pena o della non menzione può coesistere con il riconoscimento delle attenuanti generiche: i due istituti perseguono finalità e presupposti diversi (commisurazione della pena vs. valutazione prognostica)
- Il giudice d'appello deve motivare specificamente gli aumenti applicati ai reati satelliti; motivazioni ancorate ai dati processuali e all'ambito edittale sono sufficienti a respingere censure di difetto motivazionale
- Motivi nuovi proposti in cassazione che consistono in mere rivalutazioni di fatti o in argomentazioni alternative rispetto alla motivazione di merito sono difficilmente idonei a rendere ammissibile il ricorso quando la decisione di merito sia congruamente motivata
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