Cassazione Penale, Ordinanza n. 34688/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la recidiva contestata e ha rideterminato la pena, confermando però la responsabilità dell'imputato per ricettazione in relazione a fatti accertati il 19 aprile 2015. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p., lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. In particolare, ha sostenuto che non sarebbero state adeguatamente considerate la personalità del ricorrente e la sua condizione psicologica e sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la censura sulle attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia esente da evidenti illogicità; la Corte territoriale aveva dato conto del diniego valorizzando il non irrisorio valore dei beni oggetto di imputazione e la genericità dei riferimenti alle condizioni di salute e di disagio dell'imputato. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se non in presenza di arbitrio o manifesta illogicità, profili qui esclusi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indica il reato di ricettazione; la sentenza richiama anche la fattispecie attenuata già riconosciuta in relazione al valore dei beni oggetto di imputazione
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
viene indicato come parametro del ricorso per violazione di legge in cassazione
disciplina le circostanze attenuanti generiche, la cui mancata concessione è stata ritenuta non censurabile nel merito in sede di legittimità in assenza di illogicità
norma sulla commisurazione della pena, rispetto alla quale la Corte ribadisce l'ampio potere discrezionale del giudice di merito
richiamato insieme all'art. 133 c.p. come criterio cui il giudice deve conformare la graduazione del trattamento sanzionatorio
Cassa delle ammende
destinataria della somma di euro tremila quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sindacare il diniego delle circostanze attenuanti generiche quando la motivazione del giudice di merito sia logicamente adeguata e faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, potendo restare implicitamente superati gli altri elementi dedotti dalla difesa.
- La censura sulla misura della pena è inammissibile in cassazione se mira a ottenere una nuova valutazione di congruità della sanzione, poiché la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, censurabile solo in presenza di arbitrio o manifesta illogicità.
- Il mero richiamo a condizioni personali, di salute o di disagio dell'imputato non impone di per sé il riconoscimento delle attenuanti generiche né determina automaticamente una riduzione della pena, se tali elementi non assumono decisività nel quadro complessivo della motivazione.
Come è indicizzato
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