Cassazione Penale, Sentenza n. 35323/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la doglianza fosse proposta per la prima volta in cassazione e quindi sottratta alla cognizione del giudice di appello, violando i limiti del devolutum; non si è proceduto a un esame nel merito. È stata confermata la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata su presunta erronea applicazione della legge penale: si censura l'assoggettamento al giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. dell'attenuante speciale prevista nell'art. 416-bis.1, comma 3 c.p. (la cosiddetta attenuante della "dissociazione attuosa"). Il ricorrente sosteneva che tale attenuante, in virtù della sua ratio incentivante la dissociazione dalle organizzazioni mafiose e sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 10713 (Contaldo), non debba essere sottoposta al confronto con circostanze aggravanti opposte.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 c.p. (attenuante speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa")
Norma di riferimento per l'attenuante speciale che incentiva la dissociazione dalla criminalità organizzata; la doglianza riguardava l'esclusione di tale attenuante dal giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 c.p.
Disposizione che disciplina il giudizio di comparazione/ bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; la questione centrale era se questa regola debba applicarsi anche all'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1.
D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8, convertito in L. n. 203/1991
Fonte normativa storica dell'attenuante della dissociazione, richiamata per evidenziarne la ratio originaria e il valore incentivante per la collaborazione/dissociazione.
Sezioni Unite, n. 10713 (Contaldo), 25/02/2010
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato che l'attenuante della dissociazione attuosa non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze; la sentenza è stata evocata dal ricorrente come principio favorevole alla sua tesi.
Cass. Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021 (Africano)
Giurisprudenza che sancisce l'inammissibilità del motivo di cassazione proposto per la prima volta in sede di legittimità, a tutela dei limiti del devolutum e del contraddittorio nel giudizio di appello.
Cass. Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021 (Bruno)
Richiamata per precisare che l'intervento d'ufficio della Corte di legittimità è ammesso solo nei casi di "illegalità della pena" intesa come sanzione non prevista o eccedente il limite legale, non per censure di merito o commisurazione della pena.
Norma processuale richiamata per la condanna alle spese processuali e alla somma disposta a carico del ricorrente.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al regime di responsabilità per le spese per l'inammissibilità del ricorso e all'assenza di cause di esenzione nel caso concreto.
Massime di principio
- Non si possono sollevare in cassazione nuovi motivi che non siano già stati prospettati in appello: tali doglianze saranno dichiarate inammissibili per violazione dei limiti del devolutum e del contraddittorio.
- L'attenuante speciale della "dissociazione attuosa" è, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Contaldo), di particolare natura incentivante e tradizionalmente ritenuta non soggetta al giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.; pertanto, se correttamente proposta e riconosciuta, deve trovare applicazione effettiva.
- La Corte di cassazione può intervenire d'ufficio solo per profili che configurino "illegalità della pena" (pena non prevista o eccedente il limite legale), ma non per questioni di merito relative alla commisurazione o al bilanciamento delle circostanze.
- Per ottenere il riconoscimento e la concreta efficacia dell'attenuante speciale in procedure successive, la difesa deve prospettarla e motivarla già nel corso dei gradi di merito (soprattutto in appello), evitando di presentarla per la prima volta in cassazione.
- Quando l'attenuante speciale viene riconosciuta, il suo effetto può compensare o rendere equivalenti alcune aggravanti accertate; tuttavia, la possibilità di neutralizzare circostanze aggravanti dipende dall'applicazione concreta da parte del giudice di merito e dalla compatibilità con il quadro complessivo del fatto.
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